Localizzazione opere pubbliche e discrezionalità urbanistica del Comune (Cons. Stato n. 6625 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del sito in cui localizzare un’opera pubblica rientra nel merito della funzione di pianificazione urbanistica e resta sottratta al sindacato di legittimità, salvo che per illogicità, travisamento o contraddittorietà. L’Amministrazione deve dare conto della valutazione degli interessi coinvolti e sacrificati, ma non è consentito al giudice sostituire la propria graduazione a quella dell’organo competente. La destinazione di un’area ad attrezzature collettive e pubbliche è compatibile con la previsione di viabilità e mobilità, che non impone l’attrazione di tutte le aree alla proprietà pubblica. La scelta tra espropriazione e diritto di superficie è espressione di discrezionalità e non integra violazione della proporzionalità.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di particelle site nel centro storico di un Comune altoatesino su cui insiste un albergo con giardino e parcheggio, impugnava la deliberazione consiliare che, modificando il piano urbanistico, individuava una zona per attrezzature collettive e servizi pubblici e inseriva una strada pedonale, destinando l’area a nuova stazione degli autobus.
Il T.r.g.a. respingeva il ricorso. La società proponeva appello, lamentando l’errata destinazione urbanistica, l’esistenza di un’area alternativa già a uso pubblico e la possibilità di realizzare l’opera mediante diritto di superficie anziché espropriazione, con pregiudizio all’attività ricettiva e ai parcheggi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile, e stralcia, la memoria di replica del Comune, depositata oltre i termini. Richiamando l’art. 73, comma 1, c.p.a., la Corte ribadisce che la replica deve contrastare le difese avversarie e non può introdurre per la prima volta fatti nuovi, né eludere il termine per le memorie conclusionali, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 2855 del 2019.
Nel merito, la pianificazione urbanistica è ricondotta al nucleo delle funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 179 del 2019 e n. 119 del 2020). Il ‘merito’ della localizzazione resta in linea di massima sottratto al sindacato, con le sole eccezioni dell’illogicità, del travisamento e della contraddittorietà.
Sul piano convenzionale, la Corte richiama l’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU e il margine di apprezzamento degli Stati in materia urbanistica (Terazzi S.r.l. c. Italia, Scagliarini c. Italia): in assenza di una decisione manifestamente arbitraria, il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell’autorità nazionale.
Il primo motivo è respinto: l’art. 31, comma 1, l.p. n. 9 del 2018 delimita le aree destinate a viabilità e mobilità ma non impone che vi rientrino solo cespiti già pubblici, ben potendo essere acquisiti anche per via espropriativa. La destinazione ad attrezzature collettive risulta quindi corretta e comprensiva della viabilità.
Il secondo e terzo motivo sono parimenti infondati. La scelta del sito è discrezionale, adeguatamente motivata da esigenze di sicurezza e fluidità del traffico, né l’appellante dimostra manifesta irragionevolezza. Il ricorso al diritto di superficie intercetta anch’esso la discrezionalità del Comune, che può optare per la proprietà originaria in assenza di accordo. Nessuna violazione della proporzionalità. L’appello è rigettato, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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