Reclamo all’IVASS e non all’impresa: ricorso inammissibile davanti all’Arbitro Assicurativo (Arbitro Assicurativo n. 619 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è subordinato, a pena di inammissibilità, alla preventiva presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario, e non all’IVASS. La comunicazione indirizzata esclusivamente all’Autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 7 del Codice delle Assicurazioni private non integra la condizione di procedibilità, né la risposta dell’impresa alla segnalazione trasmessa dall’Autorità sana il difetto. Il reclamo presentato prima dell’avvio dell’operatività dell’organismo è idoneo solo se non risalente a più di un anno prima di tale avvio, dovendosi interpretare l’art. 14, comma 1, del Decreto n. 215/2024 in senso sistematico e teleologico, in coerenza con il termine ordinario di dodici mesi tra reclamo e ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una polizza fabbricati, contesta il meccanismo di indicizzazione del premio e del capitale assicurato, per effetto del quale la copertura dell’immobile si sarebbe attestata sul doppio o triplo del valore reale. Chiede la nullità o l’inapplicabilità dell’art. 13 del contratto, il ricalcolo dei premi con rifusione dei maggiori importi e l’ordine all’impresa di modificare le condizioni generali.
L’impresa eccepisce l’estraneità della richiesta di modifica ai poteri dell’Arbitro, deduce la validità della clausola in quanto delimitativa dell’oggetto e non vessatoria, e chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 11 del Decreto. In subordine invoca l’art. 2952 cod. civ. per limitare le pretese restitutorie agli ultimi due anni.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina d’ufficio la questione pregiudiziale del difetto di reclamo. Il ricorrente ha indicato quale reclamo la comunicazione del 23 gennaio 2025, indirizzata però esclusivamente all’IVASS ai sensi dell’art. 7, D. Lgs. n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 24/2008. L’art. 8, comma 1, del Decreto richiede invece, a pena di inammissibilità, un reclamo all’impresa o all’intermediario, e l’art. 1, comma 1, lett. i) ne dà definizione come dichiarazione scritta di insoddisfazione ricevuta dall’impresa o dall’intermediario.
Il Collegio sottolinea la netta distinzione tra reclamo all’impresa e reclamo all’IVASS: il primo costituisce presupposto per l’attivazione dell’intervento dell’Autorità. L’atto richiesto ha natura recettizia e presuppone l’indirizzamento volontario da parte del cliente. Il riscontro dell’impresa alla segnalazione trasmessa dall’Autorità non sana il difetto, poiché le disposizioni degli artt. 8 e 9 del Decreto, di natura procedimentale, vanno interpretate in senso restrittivo, in funzione della tutela del contraddittorio ex art. 24 Cost.
La documentazione mostra però un primo reclamo inviato all’impresa l’11 novembre 2024, con riscontro del 19 dicembre 2024. Occorre verificare la tempestività. L’art. 8, comma 2, del Decreto fissa il termine di dodici mesi dalla presentazione del reclamo; il caso ricade tuttavia nell’art. 14, comma 1, del Decreto, che per i reclami anteriori all’avvio dell’operatività dell’Arbitro consente il ricorso entro dodici mesi da tale avvio.
Il Collegio rifiuta l’interpretazione meramente letterale, che consentirebbe di proporre ricorsi fondati su reclami molto risalenti per tutto il primo anno di operatività. L’interpretazione sistematica e teleologica impone di individuare un limite a ritroso, coerente con la ratio della disciplina a regime: trattare controversie recenti, evitando la riemersione di pretese risalenti. La norma transitoria non può contraddire tale ratio, pena una disparità di trattamento tra situazioni temporalmente contigue.
Il limite viene fissato nel 15 gennaio 2025, un anno prima dell’operatività dell’Arbitro. Il reclamo dell’11 novembre 2024 si colloca ben prima di tale data e non è dunque valido presupposto. Il ricorso è inammissibile, con assorbimento delle ulteriori questioni pregiudiziali e di merito.
Nota della Redazione
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