Ritiro in autotutela del decreto prefettizio e non luogo a provvedere nel (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 161 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di controllo preventivo di legittimità sugli atti, il ritiro in autotutela del provvedimento da parte dell’Amministrazione che lo ha adottato determina, per la Sezione regionale di controllo, il non luogo a provvedere, per venir meno dell’oggetto del controllo. La pronuncia di rito consegue alla comunicazione del ritiro, senza che la Sezione esamini nel merito i profili di legittimità già prospettati in istruttoria e oggetto di deferimento al Collegio. Ne deriva l’ordine di restituzione del provvedimento all’Amministrazione, quale atto dovuto conseguente alla cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia su un decreto del Prefetto di Bergamo. Con tale provvedimento, adottato il 10 aprile 2024, l’Amministrazione aveva conferito, a titolo di reggenza, l’incarico di dirigente in posizione di staff di un’Area prefettizia, con decorrenza dal 12 aprile 2024 e fino all’11 aprile 2025.
Il Magistrato istruttore, rilevati dubbi di legittimità sull’uso reiterato dell’istituto della reggenza, ha sottoposto all’Amministrazione una richiesta di chiarimenti. Le controdeduzioni non hanno superato i rilievi: il Consigliere delegato ha deferito la questione al Collegio, ritenendo l’atto affetto da eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione delle norme sulla rotazione degli incarichi dirigenziali. Prima della pronuncia, l’Amministrazione ha comunicato il ritiro in autotutela del decreto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto l’oggetto del controllo. Il decreto prefettizio era stato presentato al controllo preventivo di legittimità l’11 aprile 2024. In istruttoria era emerso che la posizione di funzione oggetto di reggenza era stata coperta con tale strumento in modo continuativo, prima dal 2016 al 2019 e poi dal 2020 in poi, mediante successivi provvedimenti annuali.
Su questa base il Magistrato istruttore aveva chiesto all’Amministrazione di illustrare le iniziative avviate per la copertura del posto vacante, in via preliminare rispetto al ricorso alla reggenza. La Prefettura aveva risposto richiamando il tasso di scopertura dei posti di funzione e rappresentando l’intenzione di avviare un interpello tra i dirigenti per migliorare la distribuzione degli incarichi.
Il riscontro istruttorio non è stato ritenuto idoneo a superare i rilievi. La questione è stata quindi deferita al Collegio, in presenza di profili di illegittimità riconducibili all’uso della reggenza fuori dai limiti ordinamentali, alla violazione di circolare, al difetto di motivazione e al contrasto con il principio di buon andamento.
Sopravvenuta la comunicazione del ritiro in autotutela del decreto, trasmessa dalla Prefettura e acquisita agli atti, la Sezione ne prende atto. Il venir meno dell’atto oggetto di controllo comporta la cessazione della materia del contendere e impone la pronuncia di non luogo a provvedere, senza esame nel merito dei profili di legittimità prospettati.
Nota della Redazione
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