Carta docente: giudice dell’ottemperanza in caso di inerzia dell’Amministrazione dopo il termine di 120 giorni (TAR Abruzzo n. 9 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro si applica al giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti derivanti dall’art. 115, comma 3, c.p.a., che esclude la necessità della formula esecutiva. L’inottemperanza dell’Amministrazione non può essere giustificata dall’asserita competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’Amministrazione inerte.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine di legge, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva provveduto all’esecuzione del giudicato, determinando la proposizione del ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la questione è stata affrontata e risolta in senso favorevole ai docenti da numerose pronunce del medesimo Tribunale, citando, in particolare, la sentenza n. 267 del 2025, alla cui motivazione ha integralmente rinviato, non essendovi ragioni per discostarsene.
Quanto al termine per l’ottemperanza, il giudice ha confermato l’applicabilità dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Tale norma, calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al giudizio di ottemperanza con i dovuti adattamenti: l’art. 115, comma 3, c.p.a. esclude, infatti, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva, sicché il termine decorre dalla notifica della sentenza.
Il Tribunale ha inoltre precisato che l’Amministrazione non può giustificare la propria inerzia invocando la competenza di un diverso organo centrale del medesimo Ministero, in quanto l’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente. Ha escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., considerato l’importo contenuto e la produzione di interessi già prevista dalla sentenza ottemperanda.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato accolto, ordinando all’Amministrazione di accreditare le somme sulla carta elettronica del docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Chieti, o di un funzionario da lui delegato, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione entro il successivo termine di quarantacinque giorni. È stata disposta, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti dell’Aquila, vista la serialità del contenzioso.
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Nota della Redazione
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