Non ammissione alla classe successiva: motivazione rafforzata e bisogni educativi speciali (TAR Abruzzo n. 435 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel primo ciclo di istruzione l’ammissione alla classe successiva costituisce la regola, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. La non ammissione è consentita solo in casi eccezionali e richiede una motivazione rafforzata, che dia conto della valutazione complessiva dell’alunno, dell’attivazione di specifiche strategie di miglioramento e della verifica negativa della capacità di recupero nel corso dell’anno scolastico successivo. In presenza di bisogni educativi speciali la ragionevolezza tecnica del giudizio subisce un adattamento, dovendo la scuola assicurare l’inclusione e predisporre il PDP con misure compensative e dispensative. La tardiva individuazione del bisogno non esonera il Consiglio di Classe dall’obbligo di predisporre il piano, da attuare entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.
Il Fatto
Nell’anno scolastico 2022-2023 l’alunno ha frequentato la classe prima della scuola secondaria di primo grado. All’esito dello scrutinio finale il Consiglio di Classe ha deliberato all’unanimità la non ammissione alla classe successiva per il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, comportamentali e relazionali. I genitori hanno proposto reclamo al Dirigente scolastico; un Consiglio di Classe straordinario ha confermato il giudizio a maggioranza.
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato il verbale di scrutinio, censurando la carenza e contraddittorietà della motivazione, l’omessa valutazione delle azioni di recupero su un arco temporale più ampio e la violazione degli obblighi informativi. Con motivi aggiunti hanno impugnato per illegittimità derivata il verbale dello scrutinio straordinario. Il Tribunale ha sospeso in via cautelare gli atti e ammesso l’alunno con riserva alla classe successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62. L’art. 1 enuncia i principi del miglioramento degli apprendimenti, della personalizzazione del percorso e della cura dei rapporti scuola-famiglia. L’art. 6 consente la non ammissione solo in casi eccezionali, previo onere di motivazione adeguata e di attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli parzialmente raggiunti. L’art. 11, commi 9 e 10, impone, per gli alunni con DSA, una valutazione coerente con il PDP.
Le prime due censure sono fondate. Il Consiglio di Classe ha violato l’onere di motivazione rafforzata: la non ammissione non può fondarsi sul generico richiamo al mancato raggiungimento degli obiettivi. La norma va interpretata con particolare rigore per le difficoltà del passaggio dalla scuola primaria al primo grado di secondaria. Il Collegio richiama la circolare n. 1865 del 10 ottobre 2017, secondo cui l’ammissione è disposta anche in caso di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, e la giurisprudenza amministrativa che considera la non ammissione subordinata a una verifica negativa della possibilità di recupero (Cons. Stato n. 8384 del 2022; Cons. Stato n. 5169 del 2018).
Dal documento di valutazione emerge un quadro non di insuccesso: livelli sufficienti in alcune discipline, buoni in matematica e scienze, recupero dell’insufficienza in tecnologia, lieve calo nelle discipline letterarie e musicali, miglioramento nella partecipazione e nell’impegno. A fronte di ciò il Consiglio di Classe ha omesso di valutare la capacità di recupero nell’anno successivo.
Il Collegio rileva inoltre che la scuola non ha tenuto conto della relazione della neuropsichiatria infantile, consegnata prima della fine dell’anno, che ha diagnosticato un disturbo riconducibile ai BES con indicazioni per personalizzazioni didattiche. In presenza di BES il giudizio di non ammissione deve essere adattato al fine di assicurare l’inclusione (Cons. Stato n. 2775 del 2021). La tardività della diagnosi non giustifica il giudizio di non ammissione: in applicazione delle linee guida allegate al d.M. 12 luglio 2011, n. 5669, il Consiglio di Classe avrebbe dovuto comunque predisporre il PDP, da attivare entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.
Accertata la fondatezza di tali censure, il Collegio ritiene assorbita la terza, relativa agli obblighi informativi di cui all’art. 1, comma 7, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. Ricorso e motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dei verbali nella parte in cui dispongono la non ammissione. Poiché l’alunno ha frequentato con riserva la classe seconda, il Collegio modula l’effetto caducatorio, disponendo l’annullamento con efficacia ex nunc e la salvezza degli effetti favorevoli medio tempore prodotti. Le spese seguono la soccombenza delle amministrazioni resistenti.
Nota della Redazione
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