Rito abbreviato contabile definito con pagamento integrale e spese a carico del (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 200 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 C.G.C., l’integrale pagamento della somma determinata dal decreto presidenziale che ha accolto l’istanza del convenuto impone la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, C.G.C., con declaratoria che nulla è più dovuto dalla parte convenuta in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa contestata. La definizione agevolata presuppone l’accertamento del versamento effettivo e tempestivo nel termine perentorio fissato dal decreto, non essendo sufficiente la mera offerta o la dichiarazione di adempimento. La pronuncia di definizione non esaurisce il rapporto processuale sotto il profilo delle spese, poiché il convenuto che ha beneficiato del rito agevolato resta tenuto al pagamento delle spese di giudizio, compresa la fase di merito e limitatamente alla quota di sua debenza. La verifica del pagamento è rimessa al Collegio, che la compie sulla base della documentazione prodotta dalla difesa e dell’attestazione di incasso rilasciata dall’amministrazione creditrice.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio due soggetti, già titolari di incarichi di vertice presso un ateneo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per complessivi € 43.677,56, oltre interessi e rivalutazione. La fattispecie contestata consiste nel conferimento di un incarico dirigenziale di seconda fascia, a contratto e a tempo determinato, in violazione dei limiti percentuali previsti dall’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e, soprattutto, della regola del concorso per l’accesso agli impieghi pubblici di cui all’art. 97, comma 4, Cost.

Il solo convenuto ha presentato istanza di accesso al rito abbreviato ex art. 130 C.G.C., offrendo la somma di € 11.428,63, corrispondente al 35% della quota contestata. La Sezione, con decreto n. 11/2023, ha accolto l’istanza e fissato il termine perentorio di trenta giorni per il versamento. La difesa ha poi trasmesso la documentazione attestante l’avvenuto pagamento, e all’udienza camerale le parti si sono rimesse alla valutazione del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della definizione del giudizio per la posizione del convenuto che ha scelto il rito abbreviato. Il percorso argomentativo muove dall’accertamento del presupposto di fatto: la difesa ha depositato prova documentale del pagamento effettuato in favore dell’università creditrice, in conformità alle disposizioni impartite con il decreto n. 11/2023.

La Corte esamina analiticamente la documentazione. È stata acquisita l’attestazione rilasciata dall’ateneo, che vale anche come quietanza, dalla quale risulta l’incasso della somma in data 9 gennaio 2024. Unitamente a essa è stata versata in atti la distinta del bonifico di € 11.428,63, eseguito in via informatica il 28 dicembre 2023 tramite istituto bancario, in attuazione del predetto decreto.

Su questa base il Collegio ritiene integrato il presupposto per la definizione agevolata. Il pagamento risulta effettuato entro il termine perentorio e per l’intero importo ritenuto congruo dalla Sezione. La sequenza dei fatti esposti conduce quindi all’applicazione dell’art. 130, comma 8, C.G.C..

La conseguenza processuale è duplice. Da un lato la Corte definisce il giudizio e dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa contestata, disponendo con separato provvedimento la cancellazione della causa dal ruolo. Dall’altro, nonostante l’esito favorevole nel merito sostanziale, condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, ivi compresa la fase di merito e limitatamente alla quota di sua debenza, liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine. La definizione agevolata non elimina dunque l’onere delle spese, che segue l’esito complessivo del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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