Rito abbreviato contabile e soccombenza virtuale del convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 117 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato contabile disciplinato dall’art. 130 c.g.c., l’ammissione del convenuto e il tempestivo pagamento della somma agevolata determinano la definizione del giudizio ai sensi del comma 8, con sentenza che provvede sulle spese. Le spese di lite e di giudizio sono poste a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale, che non richiede una statuizione di condanna risarcitoria, ma presuppone l’evidenza della colpevolezza desunta dagli atti e l’assenza di motivi per la compensazione. La sentenza pronunciata in primo grado è espressamente non impugnabile.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto, tra gli altri, chiedendo la condanna al risarcimento del danno in favore della struttura sanitaria per una quota parte di un più ampio pregiudizio, conseguente a un asserito episodio di malpractice medica il cui contenzioso con il paziente era stato definito dalla struttura con atto di transazione.
Il convenuto si è costituito e ha formulato istanza di definizione abbreviata del giudizio di responsabilità mediante il pagamento di una somma pari al cinquanta per cento della pretesa. Con decreto n. 17 del 16 aprile 2024 la Sezione ha accolto l’istanza, ammettendo il convenuto a definire la propria posizione previo pagamento entro trenta giorni. Il giudizio è stato rinviato in camera di consiglio per l’acquisizione della prova del pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro normativo dell’istituto richiamando l’art. 130, comma 1, c.g.c., che configura il rito abbreviato come alternativo a quello ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e con lo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie. La richiesta va presentata a pena di decadenza nella comparsa di risposta, previo parere del pubblico ministero, e non può superare il cinquanta per cento della pretesa azionata in citazione.
I commi 6 e 7 dell’art. 130 c.g.c. attribuiscono al Collegio il compito di deliberare con decreto in camera di consiglio, motivando sulla congruità della somma in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento, il Collegio determina la somma e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, stabilendo l’udienza nella quale accerta l’avvenuto tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione.
Nel caso concreto, la Corte rileva che l’ammissione al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel decreto. Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., che impone al Collegio di provvedere con sentenza anche sulle spese.
Sul punto il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale, posta a carico del convenuto. La Corte argomenta che dagli atti emerge evidenza della sua colpevolezza e che non sono stati dedotti, né comunque sussistono, validi motivi per disporre la compensazione. Le spese di giudizio vengono liquidate in favore dello Stato. Il comma 9 qualifica espressamente come non impugnabile la sentenza pronunciata in primo grado, chiudendo il percorso deflattivo.
Nota della Redazione
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