Parere positivo sulla partecipazione camerale a società consortile in house (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 188 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di parere preventivo ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione è assolto quando la documentazione trasmessa, valutata in modo proporzionale alla complessità e alle dimensioni finanziarie dell’operazione, consenta di ricostruire il percorso di stima seguito. L’acquisizione di una quota di minoranza in una società consortile a capitale interamente pubblico, struttura del Sistema camerale e operante in regime di in house providing, soddisfa il vincolo di scopo e quello tipologico, in quanto riconducibile all’autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti partecipanti. La sostenibilità finanziaria va apprezzata su un duplice piano, oggettivo e soggettivo, e la sua dimostrazione presuppone la verifica della copertura della spesa nel bilancio dell’ente. Il parere positivo non esclude l’esercizio dei successivi poteri di controllo.
Il Fatto
La Camera di commercio di Sassari ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla sottoscrizione di una quota dell’aumento di capitale della società consortile a responsabilità limitata denominata Innexta, per un importo di € 3.000,00, oltre al versamento della relativa riserva di € 3.913,57. La richiesta è stata inoltrata a seguito della determinazione presidenziale n. 4 del 16 settembre 2025, adottata in attuazione della delibera di Giunta n. 45 dell’11 luglio 2025, con cui erano state fissate le linee di indirizzo per l’adesione a tre organismi di sistema entro l’anno.
La procedura si colloca nelle more del rinnovo degli organi camerali. L’ente sarebbe divenuto socio di minoranza per circa l’1% del capitale post-aumento, non risultando in precedenza presente nella compagine societaria. Sulla delibera di Giunta è intervenuto il parere favorevole del Collegio dei revisori, ed è stata esperita la consultazione pubblica senza riscontri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti soggettivi e oggettivi del parere. Rientrano nella competenza della Sezione regionale gli atti delle Camere di commercio, qualificate come istituzioni pubbliche di autonomia ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP. L’operazione integra l’acquisizione di una partecipazione pubblica in una società già costituita, con la conseguente applicazione dei parametri dell’art. 5, commi 1 e 2.
Sul piano soggettivo, la decisione di aderire spetta all’organo che sovrintende alla gestione amministrativa dell’ente, individuato nella Giunta. Il Collegio ha però ritenuto che la determina presidenziale non integri invasione di competenza: l’art. 16, comma 1, legge n. 580/1993 consente al Presidente di provvedere in caso di urgenza, con sottoposizione dell’atto a ratifica della Giunta nella prima riunione utile. La determinazione si colloca a valle della delibera di Giunta e ne prosegue il procedimento, secondo una struttura della decisione a formazione progressiva.
Nel merito, il Collegio ha esaminato i quattro parametri normativi. Quanto al vincolo di scopo, l’attività societaria è strettamente inerente alle finalità istituzionali delle Camere di commercio ed è riconducibile all’art. 4, comma 2, lett. d), TUSP. Il vincolo tipologico risulta rispettato, trattandosi di società consortile a responsabilità limitata. Lo statuto contempla gli elementi propri della società in house, con capitale interamente pubblico, attività prevalentemente in favore dei consorziati e controllo analogo esercitato tramite apposito Comitato.
Sulla convenienza economica, la Sezione ha ritenuto la documentazione complessivamente idonea, pur in assenza di una vera e propria analisi costi-benefici. La valutazione è stata commisurata al livello di complessità e alle dimensioni finanziarie dell’iniziativa, valorizzando l’operatività ultra pluriennale della società e il parere dei revisori. Quanto alla sostenibilità finanziaria, il Collegio ne ha riaffermato la duplice accezione, oggettiva e soggettiva. La prima non è stata esplicitata dall’ente, che ha motivato per relationem mediante il bilancio consuntivo 2024 e la relazione programmatica. La seconda risulta dimostrata dalla copertura della spesa nel preventivo economico, con l’evidenziazione dell’assenza di ricorso a finanziamenti esterni.
Infine, l’onere motivazionale sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato è stato ritenuto adempiuto, in ragione del modello in house e dell’inoltro all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Collegio ha espresso parere positivo, con riserva di ogni ulteriore valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo, disponendo la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione sul sito dell’ente.
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Nota della Redazione
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