Definizione del giudizio per rito abbreviato con integrale pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 290 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità definito con il rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 C.G.C., la prova dell’avvenuto versamento della somma ammessa in sede di decreto presidenziale può essere fornita mediante qualunque documento idoneo, anche diverso dalla quietanza formale. La nota dell’amministrazione danneggiata che attesta l’integrale ricezione del pagamento integra gli estremi della quietanza, con la conseguenza che il giudice dichiara che nulla è più dovuto dalla parte convenuta, ai sensi dell’art. 130, comma 8, C.G.C., con condanna della stessa alle spese di giudizio.
Il Fatto
La Procura Regionale aveva evocato in giudizio la convenuta, quale rappresentante legale di un’impresa individuale operante nel settore tessile, per sentirla condannare al pagamento in favore dell’amministrazione danneggiata dell’importo di € 31.432,36, oltre interessi, rivalutazione e spese. La fattispecie riguardava l’illecito utilizzo di contributi pubblici erogati in virtù di una misura agevolativa, per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.
La convenuta aveva presentato istanza di rito abbreviato, proponendo il pagamento di € 9.429,71. La Sezione aveva accolto l’istanza con decreto n. 12/2023, fissando il termine perentorio di trenta giorni per il versamento in favore dell’ente danneggiato, con obbligo di depositare la prova dell’avvenuto pagamento almeno dieci giorni prima della camera di consiglio. La questione centrale ha riguardato l’idoneità probatoria della documentazione prodotta.
La Motivazione della Corte
La difesa della convenuta aveva depositato attestazione bancaria comprovante il versamento della somma in favore dell’amministrazione, ma non la quietanza dell’ente. All’udienza del 21 marzo 2024 il Pubblico Ministero confermava il mancato deposito del documento quietanzante e non si opponeva al rinvio.
In vista della camera di consiglio odierna, la difesa trasmetteva nota del 30 gennaio 2024 del responsabile degli affari legali dell’amministrazione danneggiata, nella quale si legge che in data 15 gennaio 2024 veniva effettuato un bonifico di € 9.429,71, di importo coincidente con il condannatorio della Corte dei Conti. Il Pubblico Ministero ha concluso aderendo alla domanda subordinata di emissione del provvedimento definitorio.
La Sezione ha condiviso la valutazione del Pubblico Ministero: la puntuale indicazione dell’avvenuta ricezione del pagamento contenuta nella nota dell’ente va considerata alla stregua di quietanza. La documentazione già prodotta, unita alla nota sopravvenuta, comprova il regolare integrale pagamento della somma ritenuta congrua dalla Sezione in sede di ammissione al rito abbreviato.
Ne consegue la definizione del giudizio nei confronti della convenuta, con dichiarazione che nulla è più dovuto dalla stessa in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa e con condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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