Acquisto di partecipazione in società in house idrica esonero dal parere (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 115 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisto di una partecipazione societaria da parte di un ente locale che si trovi in posizione di socio necessario di una società in house affidataria del servizio idrico integrato avviene in conformità a espressa previsione legislativa e non è soggetto all’esame preliminare della Corte dei conti. Ai sensi del combinato disposto del comma 1 e dei novellati commi 3 e 4 dell’art. 5 TUSP, il regime di esonero opera quando sussista un intervento diretto del legislatore volto a delineare o autorizzare espressamente una specifica operazione societaria, con conseguente affievolimento dell’onere di analitica motivazione sui presupposti giuridici ed economici. Diversamente, gli interventi legislativi che si limitino ad attribuire alla pubblica amministrazione la mera facoltà di acquisire partecipazioni in determinati ambiti settoriali non integrano il regime derogatorio.
Il Fatto
Un comune piemontese, appartenente all’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del proprio Consiglio comunale con cui ha disposto l’acquisizione di n. 2 azioni della società gestrice del servizio idrico integrato, al prezzo unitario di euro 8,18, per un totale di euro 16,36.
L’operazione si inserisce nell’assetto definito dall’Autorità d’Ambito, che aveva disposto lo svolgimento del servizio da parte di quel gestore, subentrato il 1° ottobre 2023. Il comune ha chiesto il parere prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 legge n. 118/2022.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione della società come in house. Lo statuto aggiornato prevede che vi possano partecipare esclusivamente gli enti pubblici locali della Provincia di Biella che usufruiscono dei servizi prestati, e l’oggetto sociale coincide con la gestione del servizio idrico integrato. La delibera consiliare, tuttavia, non ha trasmesso lo statuto allegato: il Collegio supplisce attingendo alla documentazione già esaminata in precedenti pronunce, secondo l’indirizzo delle Sezioni Riunite n. 46/2022.
Il quadro normativo di riferimento è quello del Codice dell’ambiente. L’art. 147, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 impone agli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale di partecipare obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito. L’art. 149-bis, comma 1, prevede che l’affidamento diretto possa avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti per la gestione in house, “comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”.
Da qui la conseguenza: l’ente locale deve necessariamente assumere la qualifica di socio della società affidataria. L’acquisto della quota non costituisce quindi una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma l’adempimento di un obbligo partecipativo discendente dalla legge. La Sezione richiama il proprio orientamento consolidato, già espresso in fattispecie analoghe relative al medesimo ambito territoriale.
Il Collegio dichiara di aderire a tale indirizzo, pur consapevole che esso non è univoco nella giurisprudenza contabile, e ne individua conferma nella pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite n. 43/2024. Il regime di esonero, vi si legge, opera quando il legislatore interviene direttamente a delineare o autorizzare una specifica operazione societaria, riducendo gli spazi di azione dell’amministrazione alla sola attuazione della volontà dell’atto primario. Non lo integrano, invece, le previsioni che si limitano a riconoscere una facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni in determinati ambiti settoriali.
La Sezione distingue nettamente la fattispecie in esame da quella dei Gruppi di Azione Locale esaminata dalle Sezioni Riunite: nel servizio idrico integrato il ricorso allo strumento societario non è una mera opzione, ma è necessitato. Di qui la declaratoria di non luogo a deliberare sull’istanza, restando salvi i poteri di scrutinio nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.
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Nota della Redazione
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