Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio dopo pagamento satisfattivo (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 78 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dal codice della giustizia contabile, l’accoglimento dell’istanza del convenuto si perfeziona con decreto del Collegio che fissa la somma dovuta e il termine perentorio per il pagamento. Il giudizio si definisce ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. quando il giudice accerta l’avvenuto pagamento satisfattivo dell’importo nel termine assegnato. In tale ipotesi il Collegio dichiara che nulla è più dovuto dalla parte convenuta. La valutazione di congruità della somma offerta e la verifica dell’adempimento restano distinte: la prima è riservata al decreto, la seconda alla sentenza di definizione. La peculiarità della fattispecie può giustificare l’integrale compensazione delle spese.

Il Fatto

La Procura regionale evoca in giudizio un consigliere comunale e altri soggetti per il danno erariale che sarebbe derivato dall’adozione di una deliberazione consiliare con cui il Comune si era assunto l’onere di garantire una fondazione nel pagamento di un mutuo ipotecario. L’insolvenza della fondazione si verifica e determina l’escussione delle rate semestrali, con quantificazione del danno in euro 47.834,61.

La convenuta propone istanza di rito abbreviato nella comparsa di costituzione, offrendo il pagamento di euro 1.000,00 in unica soluzione, pari a circa il 50% della somma richiesta. Acquisito il parere concorde della Procura contabile, il Collegio accoglie l’istanza con decreto e assegna il termine perentorio di trenta giorni per il versamento.

La Motivazione della Corte

La decisione si colloca interamente sul piano della definizione del giudizio conseguente all’accoglimento dell’istanza di rito abbreviato. Il Collegio richiama il decreto con cui l’istanza era stata accolta e la somma ivi individuata, verificando la sopravvenuta esecuzione dell’accordo processuale.

Il thema decidendum si riduce all’accertamento del pagamento satisfattivo. La Corte dà atto che è stata depositata documentazione attestante il tempestivo versamento, nonché quietanza di riversamento a favore della Regione Piemonte per la somma stabilita. L’adempimento integrale e puntuale nel termine perentorio esaurisce la pretesa risarcitoria.

Il percorso argomentativo è lineare: la sussistenza dei presupposti del rito abbreviato era già stata scrutinata nel decreto di accoglimento; il pagamento è intervenuto nei termini; non residuano margini per una pronuncia di condanna. La Corte applica quindi l’art. 130, comma 8, c.g.c., che disciplina la definizione del giudizio all’esito della procedura abbreviata.

Il dispositivo dichiara che nulla è più dovuto dalla parte convenuta. Quanto alle spese, la Corte ritiene che la peculiarità della fattispecie giustifichi l’integrale compensazione, escludendo la liquidazione a carico di alcuna delle parti.

Il provvedimento conferma la funzione deflattiva del rito abbreviato contabile, che trasforma l’istanza del convenuto in un accordo processuale sottoposto a verifica giudiziale, con effetto estintivo della pretesa erariale una volta eseguito il pagamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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