Rito PNRR e termini dimezzati anche senza ammissione al finanziamento (Cons. Stato n. 1670 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 12-bis del d.l. n. 68 del 2022 si applica a qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, senza che rilevi il momento in cui interviene l’ammissione al contributo. Ne deriva l’operatività del rito speciale e del dimezzamento dei termini processuali previsto dagli artt. 119, comma 2, e 120, comma 9, cod. proc. amm., con conseguente irricevibilità del ricorso notificato oltre il termine dimidiato. La norma non richiede che il finanziamento sia già acquisito al momento dell’adozione dell’atto impugnato, essendo sufficiente che la procedura riguardi interventi riconducibili al PNRR. L’interpretazione estensiva risponde all’esigenza di assicurare la celerità del contenzioso connesso alle tempistiche del Piano.

Il Fatto

La società ha presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387 del 2003 e del d.m. 10 settembre 2010 per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano in località Gaibanella, nel territorio comunale. All’esito della conferenza di servizi, l’ARPAE ha accolto l’istanza con provvedimento del 13 gennaio 2025.

Il Comune ha impugnato l’autorizzazione davanti al TAR Emilia-Romagna, che con sentenza n. 1161 del 2025 ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività rispetto ai termini dimezzati. Il Comune ha proposto appello, sostenendo l’inapplicabilità del rito speciale perché, al momento degli atti impugnati, l’accesso ai fondi PNRR era una mera eventualità rimessa a una scelta successiva della controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 68 del 2022 si applica a ogni procedura amministrativa riguardante interventi finanziati con le risorse del PNRR e, al comma 5, richiama espressamente gli artt. 119, comma 2, e 120, comma 9, cod. proc. amm. La disposizione processuale comporta la riduzione alla metà di tutti i termini ordinari, salvo quelli espressamente esclusi.

L’appello è infondato. È incontestato che l’impianto rientrasse tra le opere strategiche per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione, nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 del PNRR, in coerenza con il d.m. 15 settembre 2022. La controinteressata aveva manifestato l’intenzione di accedere ai fondi chiedendo, nella quarta seduta della conferenza di servizi del 5 dicembre 2024, alla presenza del Comune, la sollecita definizione del procedimento per la scadenza del 17 gennaio 2025, e ha poi effettivamente ottenuto l’accesso.

Il Collegio valorizza la stessa prospettazione dell’appellante, che ha collocato la candidatura dopo l’autorizzazione e l’ammissione oltre due mesi dopo la notifica e un mese dopo il deposito del ricorso. Da ciò desume che la procedura amministrativa riguardava certamente interventi finanziabili con il PNRR. L’art. 12-bis, del resto, non distingue il momento in cui interviene l’ammissione, limitandosi a richiedere che la procedura riguardi i citati interventi.

La giurisprudenza amministrativa, richiamata anche dal giudice di primo grado, ha letto la norma in senso estensivo, riferendola a qualsiasi procedura amministrativa concernente interventi finanziati con il PNRR, allo scopo di garantire la celerità del contenzioso nel rispetto delle rigide tempistiche del Piano.

Nel caso concreto il ricorso introduttivo è stato notificato il 14 marzo 2025 e depositato l’11 aprile 2025, oltre il termine dimidiato di quindici giorni. La declaratoria di irricevibilità pronunciata dal TAR è quindi corretta; l’appello è respinto con condanna del Comune alle spese, liquidate in euro cinquemila oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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