Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sul sostegno didattico (TAR Calabria n. 1856 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il perdurante inadempimento dell’amministrazione alla sentenza passata in giudicato, protrattosi oltre il termine di moratoria, legittima l’accoglimento dell’azione di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e l’ordine di esecuzione integrale entro un nuovo termine. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, individuato in un dirigente ministeriale, che provvede in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio. I compensi e le spese per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori, si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 864/2024 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero dell’istruzione ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre al pagamento delle spese.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 5.07.2024 tramite posta elettronica certificata, completa di codice fiscale e annualità come da istruzioni dell’Ufficio Regionale Scolastico. La pronuncia è passata in giudicato, con attestazione del 21.10.2024. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso, rilevando il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni e il perdurante inadempimento dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza di cognizione risulta notificata e divenuta definitiva; il termine di moratoria di centoventi giorni è interamente decorso senza che il Ministero abbia dato esecuzione. Da qui l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
Il Tribunale ha quindi ordinato l’esecuzione integrale della sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione a cura del ricorrente. Il termine è funzionale a consentire all’amministrazione un ultimo adempimento spontaneo.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta in un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero. Questi, su istanza di parte e in caso di ulteriore inottemperanza, provvederà in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. La nomina anticipata evita una nuova fase processuale in caso di persistente inerzia.
Quanto ai costi dell’attività commissariale, il Collegio ha escluso che possano gravare sul ricorrente o essere liquidati separatamente a carico dell’erario. Richiamando l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, il Tribunale ha ritenuto che la regola — dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge Pinto — sia espressione di un principio applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. I compensi restano così a carico dell’amministrazione inadempiente, perché compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama sul punto propri precedenti conformi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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