Quote latte: giudicato e sopravvenuta giurisprudenza UE non riaprono il prelievo (TAR Lombardia n. 152 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea integra un vizio di illegittimità e non di nullità, poiché le ipotesi di nullità sono tipizzate dall’art. 21 septies l. n. 241/1990. Ne deriva che l’atto contrastante con il diritto UE è soggetto all’onere di impugnazione nel termine di decadenza e, decorso inutilmente tale termine, diviene inoppugnabile. La sopravvenienza di sentenze della Corte di giustizia che accertino l’incompatibilità della disciplina interna non consente di rimettere in discussione l’imputazione di prelievo ormai definitiva, in ossequio al principio di certezza del diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di riesaminare in autotutela gli atti pregressi alla luce dei principi eurounitari.

Il Fatto

Una società agricola, produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per l’importo complessivo di euro 130.906,24, a titolo di prelievo supplementare riferito alle annate agrarie 1995, 1996 e 2005.

La ricorrente ha dedotto plurimi profili: difetto di indicazione del rimedio e dei motivi di ricorso, prescrizione del credito, decadenza dell’Amministrazione dall’iscrizione a ruolo, carenza di motivazione sul computo degli interessi e sulla quantificazione, contrasto della normativa nazionale con il diritto UE, omesso computo dei recuperi sugli aiuti PAC, nullità per mancato avviso bonario e per difetto di sottoscrizione. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura si è costituita contestando il ricorso; l’agente della riscossione non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso, in parte dichiarandolo inammissibile e in parte rigettandolo nel merito. Il nucleo della decisione riguarda il quinto motivo, con cui la ricorrente ha contestato la legittimità delle imputazioni di prelievo per il contrasto dei criteri nazionali con il diritto UE. Tali censure sono coperte da giudicato: la sentenza TAR Lazio n. 7103 del 1° agosto 2012, confermata da Cons. Stato n. 902 del 23 febbraio 2015, ha definito le campagne 1995/96 e 1996/97; il decreto TAR Lazio n. 6664 del 17 novembre 2016, confermato dall’ordinanza n. 160 del 7 gennaio 2019, ha dichiarato perento il ricorso sulla campagna 2005/06.

Il Collegio affronta la questione della sopravvenienza delle sentenze della Corte di giustizia che hanno accertato l’incompatibilità della disciplina italiana (Barausse, San Rocco, Benedetti). Richiamando Cons. Stato n. 7609 del 7 agosto 2023, si afferma che il contrasto con il diritto UE costituisce sempre motivo di annullabilità e non di nullità, con la conseguenza che l’inoppugnabilità dell’atto preclude la rimessione in discussione. Il contrasto eurounitario, osserva il Tribunale, ha riguardato non la disposizione attributiva del potere, ma i criteri di riassegnazione dei quantitativi e di rimborso delle eccedenze.

Sul piano dei principi generali, il Tribunale richiama la certezza del diritto e la sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004: il carattere definitivo di una decisione amministrativa non impone all’Amministrazione di riesaminarla. Le successive pronunce Randstad e Hoffmann-La Roche confermano che i rapporti esauriti non vanno rimessi continuamente in discussione. Resta salva la facoltà di autotutela doverosa, su specifica istanza dell’interessato, per rideterminarsi alla luce dei principi eurounitari.

Le residue censure sono infondate. L’omessa indicazione del rimedio integra una mera irregolarità formale, irrilevante stante la tempestività del gravame. La prescrizione è decennale e il termine è rimasto interrotto dagli atti pregressi e dalla notifica dell’atto di intimazione del 2013. La decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non opera, perché il credito non ha carattere tributario. La motivazione sugli interessi è sufficiente, essendo la decorrenza ricavabile dall’art. 30 d.P.R. n. 602/1973. La cartella non richiede avviso bonario né sottoscrizione, essendo sufficiente la conformità al modello ministeriale e la riferibilità all’organo competente. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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