Condotta incensurabile e dichiarazioni non veritiere nel concorso in Guardia di finanza (Cons. Stato n. 2185 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della condotta incensurabile richiesto per l’ingresso nelle Forze di polizia, richiamato dall’art. 6, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 199/1995, è finalizzato a selezionare i candidati che, per qualità morali e di comportamento, appaiano idonei, in termini prognostici e probabilistici, ad assicurare la credibilità e il prestigio delle funzioni da svolgere. Trattandosi di requisito di contenuto elastico, l’amministrazione dispone di ampio margine di discrezionalità nella selezione dei fatti rilevanti e nella valutazione della loro gravità; il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica della non arbitrarietà della determinazione. La divergenza oggettiva tra le dichiarazioni rese da un candidato nell’ambito di un procedimento penale per fatto di sangue integra di per sé un indizio di inadeguatezza morale, a prescindere dalle ragioni della ritrattazione e dall’accertamento della responsabilità penale. È pertanto inammissibile, per violazione dell’art. 101 c.p.a., il motivo di appello che si risolva nella mera trascrizione dei motivi di primo grado.

Il Fatto

Il Comando generale della Guardia di finanza, con determinazione del 12 agosto 2016, ha escluso il ricorrente dal concorso per il reclutamento di allievi finanzieri indetto nel 2011, dichiarando contestualmente la sua cessazione dal servizio e annullando le pregresse determinazioni di ammissione all’arruolamento e di promozione al grado di finanziere.

L’esclusione si fondava sul difetto del requisito della condotta incensurabile previsto dall’art. 6, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 199/1995 e richiamato dal bando. Il difetto era motivato con la posizione assunta dal candidato nell’ambito delle indagini relative a un duplice omicidio, in cui egli, escusso come teste, aveva reso inizialmente dichiarazioni risultate non veritiere sull’alibi del coinquilino indagato, rettificandole solo dopo essere stato posto di fronte alle riprese video. Il TAR Lazio, sezione quarta, ha respinto il ricorso; il candidato ha proposto appello, deducendo eccesso di potere e violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il perimetro normativo: il requisito della condotta incensurabile rinvia alle qualità morali stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, secondo la disciplina dell’art. 2, comma 2, lett. b-bis), d.lgs. n. 150/2006. Esso assume contenuto elastico e va accertato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.

Da tale natura discende un ampio margine discrezionale dell’amministrazione, sia nella selezione dei fatti rilevanti sia nella valutazione della loro gravità. Il sindacato giurisdizionale si arresta alla verifica della non arbitrarietà: una volta ritenuto ragionevolmente censurabile un episodio sotto il profilo morale, non è consentito un vaglio di condivisibilità nel merito. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 10175 del 2023 e n. 2898 del 2022, oltre a n. 6993 del 2025 e n. 5118 del 2022.

Quanto al caso concreto, l’amministrazione aveva valorizzato le dichiarazioni contraddittorie e reticenti rese in sede di sommarie informazioni, con le quali il candidato aveva inizialmente escluso l’uscita dall’abitazione dell’indagato nella sera del delitto, per poi ammettere il contrario dopo la visione dei fotogrammi. La divergenza tra le dichiarazioni, oggettivamente considerata, è stata ritenuta indicativa dell’inadeguatezza morale del militare, valutazione non affetta da palese irragionevolezza o abnormità.

Privi di rilievo sono i richiami alle sentenze penali (Corte di Assise di Udine n. 1/2017, Corte di Assise di Appello di Trieste n. 1/2019, Cass. n. 31847 del 2021): esse riguardano esclusivamente la posizione dell’imputato e l’attendibilità dei testi ai fini del quadro probatorio, non la legittimità del provvedimento di esclusione. Il mancato coinvolgimento del candidato nel procedimento penale non è sintomo di eccesso di potere, poiché la valutazione amministrativa prescinde dalla responsabilità penale e dai precedenti di carriera.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 101 c.p.a., risolvendosi nella mera riproduzione dei motivi di primo grado. L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *