Vetrate Vepa su chiosco-bar: legittimo il diniego paesaggistico (TAR Puglia n. 1249 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, il giudizio affidato all’Amministrazione è connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo per difetto di logicità, coerenza e completezza della valutazione. La Vepa costituisce intervento di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001 solo se installata su balconi aggettanti o logge rientranti e a servizio di esigenze abitative, non quando chiude lo spazio esterno di una struttura commerciale destinata a soddisfare esigenze durevoli. L’annullamento dello strumento urbanistico comunale non determina reviviscenza della previgente destinazione dell’area, che si configura come zona bianca, con obbligo di ripianificazione in capo al Comune. Il rigetto del diniego paesaggistico fa venir meno l’interesse alla delibazione del ricorso avverso il diniego del permesso di costruire.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un chiosco-bar in Contrada Li Foggi, nel Comune di Gallipoli, area compresa nel Parco naturale “Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo”. Con istanza acquisita al prot. n. 56179 del 6.6.2022 chiede il permesso di costruire per la ristrutturazione dell’immobile mediante una vetrata a protezione della zona d’ombra. Il competente ufficio comunale rigetta l’istanza con provvedimento S.U.E. prot. n. 37935 del 6.6.2023, rilevando il contrasto con le N.T.A. del P.R.G.C. e l’estraneità dell’intervento alla fattispecie dell’edilizia libera.

La società impugna il diniego e denuncia anche il silenzio-inadempimento dell’ufficio paesaggio sull’istanza di autorizzazione semplificata. Sopravvenuto il diniego definitivo prot. n. 0051728 del 31.7.2023, lo impugna con motivi aggiunti, deducendo contraddittorietà rispetto al precedente accertamento positivo del 2014 e l’applicabilità di diverse disposizioni del P.P.T.R.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente i motivi aggiunti avverso il diniego paesaggistico. Ricorda che il chiosco, originariamente assentito nel 2007, è stato oggetto di intervento del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4758/2014, che aveva segnalato la necessità di salvaguardare gli eccezionali valori ambientali della costa salentina. Il p.d.c. in variante n. 64/2014 è valido ed efficace, ma ciò non rende irrilevante la chiusura dell’area esterna sul piano paesaggistico.

I giudici valorizzano l’estensione dell’ampliamento — mq 190,95 di zona ombreggiante rispetto ai mq 55,90 della consistenza originaria — unitamente alla prossimità al mare e alla collocazione in area di pregio. Le valutazioni comunali sull’impatto rispetto alle visuali, sulla percepibilità del nuovo ambiente e sull’interazione visiva con gli arredi interni sono ritenute circostanziate e pertinenti. Il sindacato resta nei limiti della logicità e coerenza, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 9263 del 2024.

Il rigetto dei motivi aggiunti determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ne esamina comunque le censure. Quanto alla dedotta reviviscenza del P.R.G. previgente a seguito dell’annullamento in parte qua, richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 3 del 2023: l’annullamento dello strumento urbanistico non ripristina la destinazione antecedente, ma configura l’area come zona bianca, con obbligo di ripianificazione in capo al Comune.

Infine, la liberalizzazione delle Vepa ex art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001 non opera nella specie. La norma consente l’installazione senza titolo su balconi aggettanti o logge rientranti, purché non si creino spazi stabilmente chiusi e per esigenze abitative. Nel caso concreto si tratta di struttura esterna a un’attività commerciale, destinata a soddisfare esigenze durevoli: resta quindi necessaria l’autorizzazione paesaggistica, il cui diniego è confermato. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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