Riunione dei ricorsi connessi rimessa alla discrezionalità del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 2833 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione dell’art. 70 c.p.a., che ne prevede la mera possibilità e non l’obbligo. I provvedimenti adottati in materia hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano insindacabili in appello, salvo il limite dell’abnormità, non ravvisabile quando le sentenze e le domande sono comunque diverse. L’art. 43, comma 3, c.p.a. subordina la riunione alla medesimezza del fatto in concreto e del titolo posto a base della tutela, ipotesi che non ricorre quando alla base di ciascuna domanda vi sono atti identici ma riferibili a posizioni soggettive differenti. La mancata riunione non costituisce parametro assoluto della regolazione delle spese, rimessa ai poteri discrezionali del giudice entro il limite della non abnormità e della non irrazionalità.

Il Fatto

Una società attiva nell’efficientamento energetico presentò al Gestore dei servizi energetici nove richieste di verifica e certificazione dei risparmi, finalizzate all’ottenimento dei certificati bianchi. Dopo l’esito positivo dei procedimenti, il Gestore avviò e concluse nel 2018 l’annullamento d’ufficio delle richieste per asserite carenze documentali, disponendo poi la restituzione dei titoli emessi.

La società impugnò gli atti con sei ricorsi straordinari, trasposti innanzi al TAR Lazio, proponendo ricorsi separati per ciascuna richiesta. Il TAR dichiarò improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, a seguito del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela che aveva sostituito l’atto originario, e inammissibili i motivi aggiunti. La società appellò dolendosi, in particolare, della mancata riunione dei procedimenti connessi e della conseguente moltiplicazione delle condanne alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di riunione dell’appello con altri sei gravami, trattandosi di impugnazioni di pronunce distinte, frutto di ricorsi separatamente proposti in primo grado. Nel merito, il punto centrale è la scelta del TAR di non riunire procedimenti astrattamente connessi, anche in ragione del riverbero sulla condanna alle spese.

La censura non è condivisibile. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, n. 11161 del 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 7986 del 2023), il Consiglio ribadisce che la riunione è rimessa a una valutazione di mera opportunità e che il suo mancato esercizio sfugge al sindacato in appello salvo il limite dell’abnormità. Nel caso concreto, peraltro, la frammentazione consegue a una strategia processuale ascrivibile alla stessa appellante, che ha scelto di “spacchettare” i contenuti di un atto a contenuto plurimo, salvo poi invocare la riunione con i motivi aggiunti.

Il Collegio esclude che l’art. 43, comma 3, c.p.a. imponga la riunione. Il dato letterale la subordina alla medesimezza del fatto in concreto: ipotesi diversa da quella in cui le domande si fondino su atti identici ma riferibili a posizioni soggettive differenti. Le richieste, ancorché identiche nel contenuto, restano distinte e non collegate da alcun vincolo di pregiudizialità.

Quanto alle spese, la scelta di non riunire non ne costituisce parametro assoluto. Il giudice dispone di ampi poteri discrezionali, con il solo limite di non condannare la parte vittoriosa e di non adottare statuizioni abnormi o irrazionali. Applicato il principio di soccombenza, l’appello è respinto con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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