Pilotaggio VHF e discrezionalità tecnica: la sicurezza portuale prevale sulle esigenze dell’armatore (Cons. Stato n. 2838 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di modifica del decreto ministeriale che limita il pilotaggio in modalità VHF costituisce legittimo esercizio di discrezionalità tecnica quando l’amministrazione abbia svolto un’istruttoria completa e la verificazione disposta in giudizio confermi l’insuperabilità delle criticità ostative. L’assenza di una torre piloti idonea a garantire visibilità diretta, completa e continuativa dei bacini portuali integra un presupposto negativo che preclude l’ampliamento del servizio, prevalendo sulle esigenze dell’armatore in ragione del principio primario della sicurezza della navigazione. Il mancato preavviso ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 non determina l’illegittimità del provvedimento finale quando quest’ultimo presenti piena legittimità sostanziale e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La diversità delle tariffe applicate al pilotaggio tradizionale rispetto a quello in VHF si giustifica in relazione alla diversità delle prestazioni richieste per ragioni di sicurezza, con esclusione della violazione dell’art. 106 del TFUE.
Il Fatto
La società appellante esercita un servizio pubblico di collegamento marittimo tra due porti con proprie navi traghetto, di stazza superiore alle 2.000 tonnellate. Poiché il decreto ministeriale vigente consente il pilotaggio in modalità VHF solo per unità fino a quel limite, la società ha chiesto al Ministero di modificare il decreto per accedere a tale modalità anche in arrivo.
L’istanza è stata respinta sulla base della relazione negativa dell’autorità marittima locale, che ha rilevato l’assenza nel porto di una idonea torre piloti. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso con sentenza n. 1582 del 2021. La società ha proposto appello, deducendo vizi procedurali, violazione delle circolari ministeriali, eccesso di potere e profili di incompatibilità eurounitaria delle tariffe.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina prioritariamente i motivi terzo e quarto, concernenti l’asserita irragionevolezza della valutazione e l’illegittimità eurounitaria delle tariffe. La Sezione richiama la verificazione disposta con ordinanza n. 6033 del 2024, le cui conclusioni ritiene di particolare accuratezza e specificità.
I verificatori hanno accertato che le caratteristiche infrastrutturali, morfologiche, meteomarine e operative dello scalo presentano elementi di complessità tali da richiedere un elevato livello di presidio diretto. Il contesto è segnato da variabilità delle condizioni meteomarine, congestione operativa, compresenza di traffici eterogenei e naviglio minore non cooperante. Nel porto mancano strutture che consentano al pilota una visibilità diretta, completa e continuativa dei bacini. La percezione diretta del pilota, maturata con la presenza fisica a bordo, risulta elemento essenziale e non surrogabile.
Ne consegue la conferma della sentenza di primo grado: il provvedimento di diniego costituisce legittimo esercizio della discrezionalità tecnica, in quanto proporzionato, logico e coerente rispetto alla situazione accertata. Le assunte carenze delle infrastrutture portuali sono estranee alla controversia. La censura sulla violazione dell’art. 106 del TFUE è priva di fondamento, poiché la diversità delle tariffe si giustifica in relazione alla diversità delle prestazioni richieste per ragioni di sicurezza.
Quanto al primo motivo, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 10-bis della l. n. 241/1990 non va applicato in senso formalistico, dovendosi avere riguardo all’effettivo pregiudizio causato al privato. Il mancato preavviso non comporta l’automatica illegittimità del provvedimento finale quando questo presenti piena legittimità sostanziale, come nella specie attestato dalla verificazione.
Sul secondo motivo, relativo alla mancata intesa tra autorità marittima e Autorità di Sistema Portuale, la Sezione condivide le statuizioni del TAR. Ai sensi dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990, decorsi trenta giorni senza comunicazione dell’assenso, questo si intende acquisito: tra la richiesta di parere e l’emissione della relazione è pacificamente decorso il termine, con formazione del silenzio-assenso. L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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