Riunione dei ricorsi connessi facoltativa e insindacabile in appello (Cons. Stato n. 2832 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi costituisce una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dal tenore dell’art. 70 c.p.a., con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano insindacabili in sede di appello. Il sindacato è ammesso solo entro il limite dell’abnormità, non ravvisabile quando le sentenze e le domande siano comunque diverse. Il mancato esercizio del potere di riunione non è soggetto a obbligo di motivazione e non comporta alcuna nullità, salvo il caso di un rapporto di pregiudizialità così stretto da non consentire la decisione separata. La scelta di non riunire non costituisce, inoltre, parametro assoluto della regolazione delle spese di giudizio, rientrando la relativa statuizione negli ampi poteri discrezionali del giudice.
Il Fatto
La società appellante, energy service company attiva nell’efficientamento energetico, aveva presentato al Gestore dei servizi energetici nove richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici per l’ottenimento dei certificati bianchi. Dopo l’esito positivo dei procedimenti, il Gestore avviò e concluse un procedimento di annullamento d’ufficio di tutte le richieste, contestando carenze documentali. Avverso tali atti la società propose sei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, poi trasposti innanzi al TAR Lazio, impugnando gli atti nella parte relativa a una singola richiesta.
Con motivi aggiunti la ricorrente invocò la normativa sopravvenuta (art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011, come modificato dal d.l. n. 76/2020) e impugnò il provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela. Il TAR dichiarò improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e inammissibili i motivi aggiunti, senza riunire i procedimenti connessi. Da qui l’appello, incentrato sulla mancata riunione e sul riverbero della segmentazione sulla condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’istanza di riunione del gravame con altri sei appelli, trattandosi di impugnazioni di pronunce distinte, frutto di distinti ricorsi proposti volontariamente in primo grado. Nel merito, il nucleo della controversia è la scelta del TAR di non riunire procedimenti astrattamente connessi, anche in ragione dell’incidenza sulla condanna alle spese.
La censura non è condivisibile. Richiamando la consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, n. 11161 del 2023), il Consiglio ribadisce che la riunione dei ricorsi connessi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale, i cui provvedimenti sono meramente ordinatori e insindacabili in appello, salvo il limite dell’abnormità, non ravvisabile quando le sentenze e le domande sono diverse. Il mancato esercizio della facoltà non è soggetto a obbligo di motivazione (Cons. Stato, sez. II, n. 7986 del 2023; sez. VII, n. 9315 del 2022).
Il Collegio sottolinea che, nel caso concreto, la frammentazione consegue a una strategia processuale ascrivibile interamente all’appellante, la quale, a fronte di un atto a contenuto plurimo, ne ha scelto lo spacchettamento, promuovendo autonomi ricorsi e invocando la riunione solo successivamente, con i motivi aggiunti. L’omogeneità contenutistica dei motivi non muta la cornice, poiché i provvedimenti attengono a domande distinte, ancorché fondate sulla medesima normativa.
Quanto all’art. 43, comma 3, c.p.a., il dato letterale subordina la riunione alla medesimezza del fatto in concreto, ipotesi diversa da quella in cui, alla base di ciascuna domanda, vi siano fatti o atti identici ma riferibili a posizioni soggettive differenti. Le richieste, ancorché identiche nel contenuto, restano distinte e non collegate da alcun vincolo di pregiudizialità.
Infine, la scelta di non riunire non è parametro assoluto della regolazione delle spese di giudizio: il giudice dispone di ampi poteri discrezionali, con il solo limite di non condannare la parte vittoriosa e di non adottare statuizioni abnormi o illogiche. L’appello è dunque respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado in favore dell’unica parte appellata costituita.
Nota della Redazione
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