Riunione dei ricorsi connessi rimessa alla discrezionalità del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 2835 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dal tenore dell’art. 70 c.p.a., che contempla la mera possibilità e non un obbligo di trattazione congiunta. I provvedimenti adottati sul punto hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano insindacabili in appello, salvo il limite dell’abnormità, non ravvisabile quando le sentenze e le domande siano comunque distinte. La mancata riunione non costituisce parametro assoluto della regolazione delle spese di giudizio, poiché in materia il giudice dispone di ampi poteri discrezionali, con il solo limite di non condannare la parte vittoriosa né adottare statuizioni abnormi o manifestamente illogiche.

Il Fatto

Una società attiva nei servizi energetici presentò al Gestore dei servizi energetici nove richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici per ottenere i certificati bianchi. Dopo l’esito positivo dei procedimenti e l’emissione dei titoli, il Gestore avviò e concluse nel 2018 l’annullamento d’ufficio delle richieste, contestando carenze documentali, e chiese la restituzione dei titoli già emessi.

La società impugnò gli atti con plurimi ricorsi, dapprima straordinari e poi trasposti davanti al TAR Lazio. Il giudice di primo grado dichiarò improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo il provvedimento originario sostituito dal rigetto dell’istanza di autotutela, e inammissibili i motivi aggiunti. Non riunì i giudizi connessi. Da qui l’appello, incentrato sulla mancata riunione e sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di riunione dell’appello con altri sei gravami, trattandosi di impugnazioni di pronunce distinte, frutto di ricorsi separati che, sebbene connessi, furono volontariamente proposti in primo grado in modo autonomo.

Nel merito, il punto centrale è la scelta del TAR di non riunire procedimenti astrattamente connessi e il riflesso sulla condanna alle spese. La censura non è condivisibile. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 11161 del 2023, la Corte ribadisce che la riunione attiene a una scelta facoltativa e discrezionale, con provvedimenti di carattere meramente ordinatorio e insindacabili in appello salvo il limite dell’abnormità. Nello stesso senso richiama Cons. Stato, sez. II, n. 7986 del 2023 e Cons. Stato, sez. VII, n. 9315 del 2022.

La Corte sottolinea che, nella specie, la frammentazione dei procedimenti deriva da una strategia processuale ascrivibile alla parte appellante. L’atto impugnato è a contenuto plurimo e ben avrebbe potuto essere gravato contestualmente; l’interessata ne scelse invece lo spacchettamento, promuovendo autonomi ricorsi straordinari e poi altrettanti ricorsi davanti al TAR. Solo con i motivi aggiunti, che davano atto della riconvergenza delle scelte in un’unica istanza di autotutela, invocò la riunione di quanto essa stessa aveva frammentato.

Né rileva l’omogeneità dei motivi aggiunti, poiché egualmente omogenei erano i motivi del ricorso principale. Dal combinato disposto degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a. resta confermata la facoltatività della riunione, anche quando il privato scelga un autonomo ricorso anziché i motivi aggiunti impropri; in tal caso, secondo Cons. Stato, sez. IV, n. 5197 del 2013, il mancato esercizio del potere di riunione non comporta alcuna nullità, salvo il rapporto di pregiudizialità.

La Corte esclude poi che la mancata riunione sia parametro assoluto della regolazione delle spese: il giudice ha ampi poteri discrezionali, con il solo limite di non condannare la parte vittoriosa né adottare statuizioni abnormi. Nel caso di specie le richieste, ancorché identiche nel contenuto, restano distinte e prive di vincolo di pregiudizialità, così come i procedimenti di annullamento e le sentenze. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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