Nessun diritto alla stabilizzazione senza copertura finanziaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24047 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stabilizzazione del personale precario del pubblico impiego, i processi di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono effettuati, in presenza dei requisiti soggettivi, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in materia di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno. Ne consegue che, in assenza di tali presupposti, non è configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione, né un diritto alla proroga dei contratti a termine in scadenza, escludendosi altresì qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai potenziali destinatari. La mera inserzione in una graduatoria predisposta e regolarmente approvata non è sufficiente a fondare il diritto alla costituzione del rapporto, ben potendo la procedura essere revocata in autotutela prima della sottoscrizione del contratto, allorché sia accertata la mancanza di copertura finanziaria.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, risultati inseriti nella graduatoria approvata con decreto dirigenziale della Regione Campania, relativa al profilo di ausiliario specializzato, convenivano in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale per sentir accertare il proprio diritto alla stabilizzazione con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno per il ritardo. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, adita dall’ASL, riformava integralmente la sentenza, escludendo la sussistenza di un obbligo di stabilizzazione in capo all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il provvedimento impugnato, pur sintetico, supera il vaglio del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., avendo esplicitato il percorso logico-argomentativo seguito per disconoscere il preteso diritto alla stabilizzazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha dato continuità a un consolidato orientamento espresso in fattispecie sovrapponibili (Cass., Sez. L, n. 18613 del 2024; n. 32448 del 2023; n. 21806 del 2023; n. 24864 del 2022), chiarendo che l’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 non attribuisce un diritto soggettivo all’assunzione al personale precario, ma avvia un processo di graduale riassorbimento del precariato condizionato dalla disponibilità di risorse finanziarie e dalla predeterminazione del fabbisogno di personale.
La norma regionale, l’art. 81 della l.r. Campania n. 1 del 2008, utilizza il verbo “promuove”, non già locuzioni espressive di una doverosità, e comunque subordina la stabilizzazione al limite delle risorse disponibili e della dotazione organica. Ne deriva che i provvedimenti del Commissario ad acta, che avevano sospeso in autotutela le precedenti determinazioni sull’assunzione proprio a seguito della verifica dei vincoli di bilancio, non hanno violato alcun diritto soggettivo perfetto.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente.
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Nota della Redazione
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