Rivalutazione contributiva amianto, salvezza solo se maturato il diritto a pensione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26564 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all’amianto, la clausola di salvezza dell’art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003 va intesa nel senso che la maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 equivale al perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base di quel beneficio. La locuzione normativa costituisce mera conferma di quanto già esprimeva il richiamo al “diritto al trattamento pensionistico” contenuto nell’art. 47, comma 6-bis, del d.l. n. 269/2003. Ne consegue che il regime restrittivo e l’incumulabilità con l’anticipazione dell’accesso al pensionamento si applicano a chi, a quella data, non aveva maturato il diritto a pensione. Il lavoratore esposto all’amianto, in difetto di tale maturazione, è titolare di una semplice aspettativa legittima, non di un diritto soggettivo perfetto.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari rigetta la domanda del lavoratore diretta alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, per difetto del requisito dell’esposizione qualificata alle sostanze di amianto.

La Corte d’appello di Bari accoglie il gravame dell’assicurato. Sulla base di una consulenza tecnica espletata in secondo grado, riconosce l’esposizione qualificata dal 1° dicembre 1977 al 31 marzo 1994. Ritiene inoltre non applicabile la disciplina di non cumulabilità tra il beneficio della rivalutazione e l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di cui all’art. 47, comma 6, del d.l. n. 269/2003, sul presupposto che l’assicurato, alla data del 2 ottobre 2003, avesse già maturato il diritto ai benefici previdenziali in base all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992. Ricorre per cassazione l’INPS con un’unica censura; l’assicurato resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso: la censura dell’Istituto individua chiaramente l’interpretazione ritenuta erronea e consente di ricostruire gli antecedenti di fatto e le critiche al ragionamento dei giudici d’appello. Disattende anche l’eccezione di giudicato, richiamando Cass. n. 12190/2024: la qualificazione giuridica dei fatti è compito del giudice d’ufficio, e il giudicato si forma su un’unità minima di decisione, non su ogni affermazione contenuta nella sentenza.

Nel merito, l’INPS lamenta la violazione dell’art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003 e dell’art. 47 del d.l. n. 269/2003, perché la Corte d’appello ha riferito l’esenzione dal regime meno favorevole a chi avesse maturato il diritto alla rivalutazione contributiva, anziché il diritto a pensione. Il motivo è fondato.

La Corte ricostruisce la successione delle disposizioni. L’art. 47, comma 6-bis, del d.l. n. 269/2003 fa salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano già maturato il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992. L’art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003 estende poi la salvezza a chi, alla data del 2 ottobre 2003, abbia maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali, a chi abbia presentato domanda all’INAIL e a chi abbia introdotto una controversia conclusasi con sentenza favorevole.

L’opzione ermeneutica accolta in appello si fonda sulla differenza lessicale tra le due locuzioni normative. La Corte la respinge sulla base di un orientamento costante. Cass. n. 17332/2016 ha chiarito che la maturazione del diritto ai benefici va intesa come perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche in forza della rivalutazione. Cass. n. 32882/2018, seguita da Cass. n. 8106/2021, ha confermato che la diversa formulazione costituisce solo la conferma di quanto già significava il richiamo al diritto al trattamento pensionistico. I lavoratori esposti all’amianto prima dell’ottobre 2003 non erano titolari di un diritto soggettivo perfetto, ma di una legittima aspettativa. Cass. n. 12190/2024 ha ribadito che la clausola di salvezza concerne tutti gli assicurati che a quella data abbiano maturato il diritto a pensione, anche per effetto della rivalutazione.

La sentenza impugnata si è discostata da tali principi, attribuendo rilievo dirimente alla sola maturazione del diritto alla rivalutazione e trascurando la maturazione del diritto a pensione prima del 2 ottobre 2003, che segna la linea di demarcazione tra i due regimi. Poiché tale maturazione integra un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito e precluso in sede di legittimità, il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

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