Liberazione anticipata: obbligo di autonoma e specifica disamina del fatto trasgressivo (Cass. pen. Sez. I n. 35690 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza valuta in modo autonomo, rispetto al giudice della cognizione, la rilevanza dei fatti di rilievo penale commessi dal condannato durante l’esecuzione, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione. Tale apprezzamento autonomo non esonera il giudice dall’obbligo di identificare con precisione la condotta trasgressiva e di darne argomentata e specifica disamina, illustrando le ragioni per cui la diversa decisione assunta in sede di cognizione non è condivisibile. È pertanto viziata da insufficienza e illogicità della motivazione l’ordinanza che, a fronte di un provvedimento di archiviazione, si limiti a richiamare denunce generiche e atteggiamenti prevaricatori, senza esplicitarne le coordinate fattuali né spiegare il criterio di preferenza tra ricostruzioni contrapposte. Il principio opera in ogni decisione in cui assuma rilievo l’accertamento di un fatto già esaminato dal giudice penale.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata per il periodo di detenzione dall’11 maggio all’11 novembre 2021. I giudici di merito fondavano il diniego su una denuncia per evasione e minacce, ritenendola idonea a dimostrare la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, e affermavano che non assumeva rilievo decisivo l’archiviazione disposta dal Giudice per le indagini preliminari per i medesimi reati.
Il condannato ricorreva per cassazione, eccependo violazione dell’art. 54 Ord. pen., degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 11, comma sesto, e 27, comma terzo, Cost.: il provvedimento non illustrava le ragioni per cui le conclusioni dell’archiviazione erano state disattese e trascurava le dichiarazioni dei testimoni presenti ai fatti, che avevano escluso condotte prevaricatorie. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e ne dichiara la complessiva fondatezza nella parte in cui lamenta la carente illustrazione della condotta contestata e della sua concreta incidenza sul trattamento. Il punto di partenza è il provvedimento di archiviazione, di cui l’ordinanza impugnata dà atto ma rispetto al quale opera una rilettura scarsamente motivata: richiama i reati di evasione e minaccia senza esplicitare le coordinate fattuali delle fattispecie.
Il Tribunale non spiega, inoltre, perché la difforme decisione assunta in sede di cognizione non possa essere condivisa, benché in reclamo fossero stati indicati elementi probatori idonei a sostenere la ricostruzione alternativa. La ricostruzione degli atteggiamenti prevaricatori e minacciosi si fonda, osserva la Corte, su una lettura del fatto completamente diversa da quella del giudice penale.
Il ricorrente richiama correttamente il principio per cui, ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute durante l’esecuzione, la valutazione del magistrato di sorveglianza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Greco, Rv. 286262). È principio generale, applicabile al procedimento di sorveglianza e a ogni decisione in cui assuma rilievo un fatto già esaminato dal giudice penale.
La Corte richiama poi Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498: nel procedimento di sorveglianza possono valutarsi anche fatti costituenti reato, senza attendere la definizione del relativo procedimento, purché il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo. Ribadisce, tuttavia, la necessità di un’argomentata e autonoma disamina del fatto trasgressivo, da identificare con precisione e da valutare di conseguenza.
Ulteriori profili confermano la insufficienza della motivazione. Il Tribunale richiama recenti denunce senza spiegare in cosa consistano e a quali violazioni facciano riferimento. Quanto alle denunce reciproche dei due nuclei familiari, non è dato comprendere quale apprezzamento abbia condotto a ritenere più affidabili quelle di una parte. Tanto più la carenza si apprezza, anche sotto il profilo della manifesta illogicità, considerando che la liberazione anticipata era stata concessa per il semestre precedente e per quelli successivi, fino al maggio 2025: il riferimento alle denunce appare così poco pregnante e quasi contraddittorio. Ne deriva l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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