Rivalutazione dell’offerta tecnica dopo l’apertura delle economiche e rispetto della par condicio (TAR Sardegna n. 685 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rivalutazione dell’offerta tecnica disposta in autotutela dalla stazione appaltante per emendare un errore della commissione giudicatrice non viola il principio di segretezza delle offerte quando, conoscendo già i ribassi, l’amministrazione non tragga alcun vantaggio economico dal rialzo del punteggio tecnico. Il divieto di attribuire il punteggio tecnico dopo l’apertura delle offerte economiche risponde alla ratio di impedire che la stazione appaltante premi l’offerta tecnica del concorrente che ha offerto il ribasso più conveniente; tale rischio è escluso se il ribasso maggiore appartiene a un altro concorrente. In tal caso la correzione dell’errore, finalizzata ad assicurare al concorrente il punteggio spettante per l’intera relazione tecnica, è conforme ai principi di par condicio e di correttezza amministrativa. Il contratto di avvalimento è idoneo al soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale quando indica in modo specifico mezzi e risorse umane messi a disposizione, senza formule di stile o prestiti meramente cartolari.

Il Fatto

Il Comune di Olbia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione dei canali urbani, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara hanno partecipato, tra gli altri, il costituendo R.T.I. ricorrente, la società controinteressata e un ulteriore raggruppamento concorrente.

All’esito della prima valutazione, la commissione aveva collocato al primo posto il raggruppamento ricorrente, con migliore punteggio tecnico e ribasso più elevato, e aveva disposto l’aggiudicazione provvisoria in suo favore. Due giorni dopo, il RUP ha chiesto alla commissione di rivalutare l’offerta tecnica della controinteressata, assumendo che nella prima valutazione non fosse stato considerato parte del documento prodotto, in quanto eccedente il limite di pagine. La commissione ha quindi attribuito alla controinteressata un punteggio tecnico superiore, ribaltando la graduatoria e portandola al primo posto. L’amministrazione ha convalidato la gara e disposto l’aggiudicazione definitiva. Le ricorrenti hanno impugnato gli atti e, in pendenza del giudizio, il Comune ha avviato un procedimento di riesame, concluso con la conferma dell’aggiudicazione; avverso tale provvedimento sono stati proposti motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente ricorso e motivi aggiunti. Sulla censura relativa al contratto di avvalimento, il Tribunale ritiene che essa vada esaminata nei soli limiti dei profili esplicitati nel ricorso introduttivo, risultando inammissibile ogni ampliamento del thema decidendum in sede di motivi aggiunti, posto che le ricorrenti disponevano già di tutti gli elementi per articolare le contestazioni. Nel merito, il contratto prodotto prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte indica specificamente i mezzi e le risorse umane messi a disposizione dall’ausiliaria per tutta la durata dell’appalto, senza ricorrere a formule di stile o a un prestito meramente cartolare. Il Tribunale richiama sul punto TAR Sardegna, sez. II, sentenza n. 326 del 05.05.2023, confermata da Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 119 del 03.01.2024, e Cons. Stato, sez. IV, n. 3682 del 2017.

Quanto al requisito dell’iscrizione alla white list, la controinteressata ha dimostrato di essere iscritta presso la competente Prefettura; poiché il disciplinare imponeva il possesso del requisito, o in alternativa la tempestiva presentazione della domanda, ma non richiedeva l’allegazione della relativa documentazione, l’ammissione alla gara è legittima.

Sulla rivalutazione dell’offerta tecnica, il Tribunale osserva che le ricorrenti non hanno tempestivamente impugnato la nota con cui il RUP attestava l’errore iniziale della commissione, circostanza recepita nel verbale dotato di fede pubblica. Superato tale rilievo, il Collegio affronta il profilo dell’ordine di valutazione delle offerte: la ratio della regola che impone di attribuire i punteggi tecnici prima di conoscere quelli economici sta nell’evitare che la stazione appaltante premi l’offerta tecnica del concorrente che ha offerto il ribasso più conveniente. Nel caso concreto il ribasso più alto era stato offerto dalle ricorrenti, sicché il Comune non aveva alcun interesse economico a premiare la controinteressata. La correzione dell’errore, volta a riconoscere il punteggio spettante per l’intera relazione tecnica, risponde anzi ai principi di par condicio e di correttezza amministrativa.

Anche il motivo sul superamento dei limiti dimensionali è infondato: il Comune ha correttamente escluso dal computo, come previsto dal disciplinare, fotografie, tabelle, grafici, rappresentazioni cartografiche e tavole tecniche in scala.

Infine, la censura sull’omesso contraddittorio in sede di riesame è priva di pregio: oggetto del procedimento era l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione in favore della controinteressata, sicché solo questa avrebbe potuto subire un pregiudizio e coerentemente il contraddittorio è stato attivato nei suoi soli confronti. Le ricorrenti potevano opporsi alla decisione di conferma nel giudizio già instaurato, come avvenuto con i motivi aggiunti. Le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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