L’esecuzione non altera la durata del reato associativo accertata dal giudice (Cass. pen. Sez. I n. 3823 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso nel capo di imputazione, il giudice dell’esecuzione può desumere la data del reato dalla sentenza di cognizione e dagli atti del procedimento, ma non può modificarla se essa sia stata comunque accertata dal giudice della cognizione, trattandosi di elemento essenziale del giudicato. In tema di associazione di stampo mafioso, la partecipazione è connotata dal carattere perdurante della condotta, che cessa solo per la cessazione della consorteria o per le ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o di esclusione dell’associato. La rescissione del vincolo può essere desunta da elementi quali il lungo periodo di detenzione senza contatti con il sodalizio, il trasferimento in luogo distante o la contrapposizione interna, elementi la cui allegazione grava sull’interessato.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, era stato investito dell’istanza di un soggetto volta a ottenere la determinazione della data finale della condotta associativa accertata con sentenza di primo grado, confermata in appello e divenuta definitiva. L’istante intendeva ottenere la fungibilità della pena ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.. Il Tribunale individuava la cessazione della permanenza nella data di emissione della sentenza di primo grado.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’interessato, deducendo la violazione degli artt. 665 e ss. cod. proc. pen.. La difesa sosteneva che, non essendo il tempo del commesso reato associativo individuato in termini precisi nella sede di cognizione, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto svolgere un autonomo approfondimento per determinarne la cessazione, senza limitarsi a fare applicazione della presunzione di persistenza del vincolo associativo in assenza di prova di recesso o di esclusione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il principio consolidato secondo cui il giudice dell’esecuzione può conoscere il contenuto della sentenza e degli atti del procedimento per ricavare la data del reato solo quando questa non sia precisamente indicata nel capo di imputazione. Ove invece la data sia determinata, o comunque accertata dal giudice della cognizione, non è consentito alla sede esecutiva di modificarla, trattandosi di elemento essenziale del giudicato.
La Corte ha ricordato che la permanenza della condotta partecipativa è oggetto di presunzione relativa, superabile e verificabile in concreto, tanto più se emergano condotte positive, come la collaborazione con la giustizia o l’estromissione del singolo. Ha poi precisato che il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria o di comprovate ipotesi di recesso o esclusione.
Nella fattispecie, l’ordinanza impugnata aveva fatto corretta applicazione di tali principi, avendo desunto il giudizio sulla cessazione della permanenza direttamente dalla motivazione della sentenza di primo grado, che aveva valutato l’operatività del sodalizio anche dopo il rinvio a giudizio. La Corte ha pertanto escluso che la motivazione del giudice dell’esecuzione fosse apodittica, censurando la difesa per non essersi confrontata con il passaggio motivazionale che fondava la decisione sull’accertamento compiuto in sede cognitiva.
Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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