Rivendita speciale di tabacchi: la perizia giurata incompleta preclude la concessione (Cons. Stato n. 6228 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di istituzione di rivendite speciali di generi di monopolio, la perizia giurata prescritta dall’art. 5 del D.M. n. 38/2013 deve contenere l’indicazione della sede proposta e delle tre rivendite più vicine, con le distanze calcolate secondo il percorso pedonale più breve. L’omessa rappresentazione di uno degli accessi del sito, idoneo a condizionare i flussi di utenza, integra un vizio documentale autonomamente sanzionato con il rigetto dell’istanza dal comma 7 della medesima disposizione, senza che residui alcuno spazio di discrezionalità in capo all’Amministrazione. Il provvedimento di diniego fondato su più ragioni autonome è legittimo anche quando una sola di esse sia idonea a sorreggerlo, restando prive di interesse le censure rivolte agli altri motivi. È pertanto inammissibile, oltre che infondato, l’appello che non delimiti con chiarezza e specificità l’oggetto delle censure.

Il Fatto

La società appellante, titolare di un esercizio di vendita al dettaglio di giornali e riviste all’interno della stazione ferroviaria Cumana di Bagnoli, in Napoli, ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’istituzione di una rivendita speciale di tabacchi e l’accertamento del diritto al rilascio della relativa concessione. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento motivato, tra l’altro, dalla mancanza di documentazione sull’interesse dell’ente gestore e dalla non attendibilità della perizia quanto alla distanza dalla rivendita ordinaria più vicina.

Il TAR Campania ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, deducendo l’erroneità della qualificazione del provvedimento come atto plurimotivato, la non necessarietà del requisito di distanza per le rivendite speciali e l’omessa valorizzazione della nota dell’ente gestore sui flussi di viaggiatori, chiedendo anche una consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto un profilo di rito. Dall’atto di appello non risultano immediatamente identificabili le censure rivolte alla sentenza: le doglianze collocate nella parte narrativa integrano i cd. motivi intrusi, non consentendo al giudice di delimitare la materia del contendere, in violazione dell’art. 40 cod. proc. amm. e del principio di specificità dei motivi, come già affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. St. n. 4016/2010 e Cons. St. n. 5459/2015).

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 22 della legge n. 1293/1957 consente l’istituzione delle rivendite speciali per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio quando manchino le condizioni per una rivendita ordinaria o per un patentino; l’art. 4 del D.M. n. 38/2013 impone di valutare l’ubicazione e la possibile sovrapposizione rispetto ai punti vendita esistenti nella zona di riferimento, nonché il pregiudizio economico per questi ultimi; la legge n. 37/2019 ha ulteriormente parametrato l’istituzione a un’oggettiva ed effettiva esigenza di servizio.

Su questa base, la Corte ritiene il diniego conforme alla disciplina. La perizia giurata allegata all’istanza omette di indicare l’esistenza dell’accesso della stazione su via Giussi, varco di primaria rilevanza per i flussi di utenza e situato sul medesimo asse viario della vicina rivendita ordinaria. Tale omissione è autonomamente sanzionata dal comma 7 dell’art. 5 con il rigetto, senza margini valutativi in capo all’Ufficio. Le allegazioni sulla movimentazione dei passeggeri restano prive di riscontro documentale e non dimostrano il transito prevalente da un accesso piuttosto che dall’altro.

Quanto alla natura del provvedimento, il Collegio osserva che esso contiene ragioni plurime e autonome: per la legittimità di un atto così motivato è sufficiente che una sola ragione sia idonea a sorreggerlo, mentre le censure avverso le altre sono carenti di interesse (Cons. St. Sez. IV n. 1769/2015). Superflua risulta quindi ogni ulteriore attività istruttoria, anche in ragione del verbale sullo stato dei luoghi acquisito agli atti.

L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese in favore dell’Agenzia e compensazione rispetto alle altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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