Accreditamento sanitario e sindacato sul fabbisogno programmato dalla Regione (Cons. Stato n. 7488 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di organizzazione sanitaria e di determinazione del fabbisogno assistenziale, l’amministrazione esercita un’ampia discrezionalità tecnica e programmatoria, perché le relative scelte implicano valutazioni complesse sull’allocazione delle risorse, sull’organizzazione della rete assistenziale e sul contemperamento tra efficienza, appropriatezza e tutela della salute. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla verifica della ragionevolezza, attendibilità e coerenza della scelta, nonché all’assenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o irrazionalità, senza potersi sostituire alle valutazioni riservate all’amministrazione. Le determinazioni adottate in tale materia devono comunque essere sorrette da adeguata motivazione circa le scelte operate. La struttura privata non vanta un diritto soggettivo all’accreditamento con il servizio sanitario regionale.

Il Fatto

La società appellante ha impugnato in primo grado il parere negativo di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale, espresso dall’Azienda Sanitaria Provinciale in merito al fabbisogno di prestazioni di diagnostica per immagine di primo livello. Il diniego richiamava le valutazioni di fabbisogno contenute in due precedenti deliberazioni aziendali, che la società non aveva impugnato.

Il TAR per la Calabria ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per mancata tempestiva impugnazione delle delibere presupposte e, comunque, infondato nel merito, avendo l’amministrazione adeguatamente motivato la copertura del fabbisogno mediante il rafforzamento dell’offerta pubblica. La società ha proposto appello, lamentando l’erronea qualificazione della seconda delibera come atto autonomamente lesivo e l’insufficienza della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la controversia muovendo dal regime del potere esercitato. In materia di organizzazione sanitaria la giurisprudenza riconosce all’amministrazione un’ampia discrezionalità tecnica e programmatoria, poiché le scelte implicano valutazioni complesse sull’allocazione delle risorse e sull’assetto della rete assistenziale. Ne deriva che il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica di ragionevolezza, attendibilità e coerenza della determinazione, restando esclusa la sostituzione del giudice nelle valutazioni riservate all’amministrazione.

Il Collegio precisa tuttavia un limite interno a tale riserva: le determinazioni in tema di organizzazione sanitaria, pur connotate da ampia discrezionalità tecnica e insuscettibili di sindacato di legittimità se non per i macroscopici vizi di irrazionalità, illogicità e travisamento, devono comunque essere adottate con adeguata motivazione circa le scelte compiute. L’obbligo motivazionale opera dunque come controlimite alla latitudine del potere.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte ritiene inconferenti le censure dell’appellante. La determinazione impugnata ricade nel novero delle scelte di merito amministrativo, espressione di valutazioni di opportunità e convenienza di esclusivo appannaggio dell’amministrazione. Tali scelte risultano adeguatamente motivate nelle delibere richiamate, con riferimento alla soddisfazione del fabbisogno residuo mediante il rafforzamento dell’offerta pubblica.

Il Collegio passa così al merito, lasciando in disparte i pur consistenti profili di inammissibilità rilevati dal giudice di prime cure. Il potere decisionale è stato esercitato in modo legittimo, attraverso una valutazione non censurabile sul piano della logicità e della congruenza istruttoria e motivazionale. Quanto ai motivi non espressamente esaminati, il Consiglio di Stato richiama il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, in aderenza al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.: gli argomenti di doglianza non esaminati sono ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e inidonei a supportare una conclusione diversa, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 3952 del 2025. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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