Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docenti (TAR Lombardia n. 4539 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro e ordina all’Amministrazione di eseguirlo entro un termine determinato. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi e accessori, non sono perciò definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna pecuniaria, il ricorso è accolto e, per il caso di perdurante inerzia, è nominato commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4586/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato, come attestato ex art. 124 disp. att. c.p.c. L’Amministrazione non ha però soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene la pretesa sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il ricorso è fondato perché si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa però la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: serve solo a consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata la misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È comunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso va dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza, con assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta, con funzioni attivate su istanza del creditore e senza diritto a compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione nell’importo liquidato in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1283 c.c.

Tutte le 535 sentenze sull'art. 1283 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *