Rivendite speciali innominate e rapporto con la popolazione: la deroga non opera (Cons. Stato n. 8659 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le rivendite speciali cd. innominate, di cui all’art. 4, comma 2, lett. g), del D.M. n. 38/2013, sono soggette tanto al limite di distanza ivi previsto quanto al rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti di cui all’art. 2, comma 3, del medesimo decreto. La deroga introdotta dall’art. 4, comma 2-bis opera esclusivamente quando la rivendita più vicina sia localizzata a distanza superiore a 1.500 metri, nei comuni fino a 30.000 abitanti. Il potere autorizzatorio dell’Amministrazione in materia ha natura vincolata, non residuando margini di discrezionalità sulla sussistenza di peculiari esigenze di servizio. Il provvedimento che, in pendenza di giudizio, dichiari improcedibile una nuova istanza priva di fatti nuovi costituisce atto di mera conferma del precedente diniego.
Il Fatto
La società appellante è titolare di un’autorizzazione comunale per una media struttura di vendita e chiede all’Ufficio dei Monopoli l’istituzione al suo interno di una rivendita speciale per generi di monopolio. L’Amministrazione rigetta l’istanza; il successivo riesame, disposto in esecuzione di ordinanza cautelare, conferma il diniego rilevando che la struttura non rientra tra le tipologie previste e che mancano concrete esigenze di servizio.
La società impugna i provvedimenti davanti al TAR Campania, che respinge i motivi aggiunti. Nel frattempo presenta una nuova istanza sulla base di un asserito ius superveniens, dichiarata improcedibile per la pendenza del giudizio. L’appello avverso la sentenza di primo grado giunge al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il riparto di disciplina tra rivendite speciali nominate e innominate. La circolare ADM n. 28/2021 ha mantenuto ferma la distinzione: solo le prime, elencate alle lettere da a) a f), sono escluse dai requisiti del rapporto con la popolazione e delle distanze. Per le seconde operano tanto il limite distanziale quanto il parametro demografico.
Quanto al provvedimento di improcedibilità, la Corte ne rileva la natura di mera conferma: l’Amministrazione non ha svolto nuova istruttoria né rinnovato la valutazione degli interessi. Anche applicando lo ius superveniens, le condizioni per l’accoglimento resterebbero insussistenti.
Nel caso concreto il limite di distanza risulta rispettato (360 metri dalla rivendita più vicina, a fronte di un minimo di 350), ma non è assicurato il rapporto con la popolazione del comune. Non si applica neppure la deroga del comma 2-bis, poiché la rivendita più vicina dista soli 360 metri, ben al di sotto dei 1.500 richiesti.
Il Collegio qualifica il potere autorizzatorio come tout court vincolato, escludendo margini discrezionali sull’esistenza di peculiari esigenze di servizio, peraltro non specificamente dedotte. Il richiamo alla legge regionale della Campania n. 7/2020 è irrilevante per il diniego del 2019 in forza del principio del tempus regit actum; quanto alla nuova istanza, l’Amministrazione ha comunque motivato in modo analitico sull’insufficienza degli esercizi attivi e dell’afflusso di pubblico.
Il motivo sulla qualificazione della struttura come ipermercato è infondato: la società non gestisce direttamente tutte le attività, ma concede in locazione singole porzioni, assetto diverso da quello richiesto dalla norma. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.