La SCIA in sanatoria non si consolida per silenzio e non produce (TAR Lazio n. 15391 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 non produce alcun effetto abilitativo tacito: essa richiede un espresso provvedimento del Comune di accertamento favorevole dei presupposti di legge. L’istituto si colloca su un piano distinto dalla SCIA ordinaria, perché interviene su attività già realizzate in assenza di titolo e presuppone una verifica ex post di conformità urbanistico-edilizia. Ne consegue l’inestensibilità sia del consolidamento per mero decorso del tempo, sia dell’obbligo per l’Amministrazione di esercitare i poteri inibitori entro termini predeterminati. In difetto di accertamento espresso, l’attività edilizia permane priva di titolo e resta esposta a interventi repressivi anche oltre il termine dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990, quando l’illegittimità sia imputabile a non veritiera dichiarazione del privato.
Il Fatto
Le ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui Roma Capitale aveva dichiarato la nullità e inefficacia di una CILA e di una SCIA in accertamento di conformità, presentate rispettivamente nel dicembre 2020 e nel gennaio 2021, rilevando la carenza di titolo per gli interventi realizzati. Unitamente a tale atto venivano gravati la nota del Reparto Commercio in sede fissa, il sopralluogo di accertamento, la comunicazione di avvio del procedimento in autotutela e, ove necessario, la successiva nota con cui il Municipio aveva comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dell’attività di somministrazione.
In sede cautelare la domanda di tutela interinale era stata disattesa. Le ricorrenti deducevano violazione del termine ragionevole di conclusione del procedimento, degli artt. 20, 21 septies e 21 nonies della legge n. 241/1990, dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, oltre a eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento della causa tipica, con illegittimità derivata della comunicazione di decadenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di differimento della trattazione, osservando che la presentazione di un’istanza di fiscalizzazione non integra gli eccezionali casi previsti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. Nel merito ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi, per la loro stretta connessione.
Il punto centrale è l’assenza di un titolo edilizio abilitativo formatosi per silentium. La SCIA in sanatoria presentata dalle ricorrenti non produce effetti abilitativi taciti, essendo necessario un provvedimento espresso del Comune. La sentenza sottolinea la differenza ontologica rispetto alla SCIA ordinaria: l’istituto in sanatoria non opera come strumento di liberalizzazione, ma come istanza diretta all’ottenimento di un titolo edilizio che tiene luogo della comunicazione omessa, con passaggio da un regime di attività libera a uno amministrativo fondato sull’adozione di un provvedimento espresso.
Da ciò il Collegio trae la conseguenza dell’inestensibilità alla SCIA in sanatoria sia del meccanismo di consolidamento per decorso del tempo, sia dell’obbligo di esercizio dei poteri inibitori entro termini e condizioni predeterminati. In difetto di accertamento favorevole, l’attività edificatoria permane priva di titolo e resta passibile di interventi repressivi sine die.
La sentenza aggiunge che l’annullamento d’ufficio può essere disposto anche oltre il termine dell’art. 21 nonies quando l’illegittimità sia imputabile a una non veritiera dichiarazione del privato, richiamando Cons. Stato n. 3940/2018 e Cons. Stato n. 849/2019. Quanto al secondo motivo, le ricorrenti non hanno dimostrato la legittimità della preesistenza del soppalco, la cui abusività è stata più volte ammessa, come emerge dalla sentenza n. 581/2020 del TAR Lazio e dalla stessa CILA volta all’eliminazione spontanea del manufatto.
Il terzo motivo è stato respinto nel merito: le censure avverso l’avvio del procedimento di decadenza della licenza di somministrazione non risultano specifiche e i vizi dedotti sono mera derivazione di quelli infondatamente prospettati nei primi due motivi. Il ricorso è stato respinto con spese compensate, restando impregiudicato l’autonomo e distinto procedimento di fiscalizzazione.
Nota della Redazione
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