Ammonimento per atti persecutori: necessaria la valutazione autonoma del Questore (TAR Toscana n. 1820 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 5, commi 5-7, d.l. n. 123/2023 e dell’art. 8, commi 1 e 2, d.l. n. 11/2009 non può fondarsi sulla sola istanza della presunta vittima. L’Amministrazione deve svolgere una valutazione autonoma e proattiva del rischio, esaminando tutte le prove disponibili e prendendo in considerazione gli elementi introdotti dall’interessato nel procedimento. L’attenuazione dell’obbligo di motivazione imposta dalla necessità di celerità non esonera il Questore dall’esplicitare le ragioni della supposta ininfluenza delle difese e della documentazione prodotte. Ove manchi una ricostruzione autonoma del quadro complessivo e il provvedimento si limiti a recepire la proposta dell’istante, l’atto è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il Questore di Arezzo ammoniva una minore, figlia dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 5-7, d.l. n. 123/2023, che richiama l’art. 8, commi 1 e 2, d.l. n. 11/2009, invitandola ad astenersi da comportamenti persecutori verso una coetanea. All’origine vi era un procedimento penale minorile per il reato di cui agli artt. 110 e 612-bis cod. pen., poi archiviato, originato da condotte vessatorie che avevano determinato un grave stato di ansia nella persona offesa.
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale e agenti anche in proprio, impugnavano il provvedimento deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria, illogicità della motivazione e sproporzione della misura. Costituitisi il Ministero dell’Interno e la Questura, il ricorso era trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 settembre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la sentenza C.E.D.U., I sezione, 22 giugno 2023, Germano c. Italia, resa con riferimento alla previsione “madre” dell’art. 8 d.l. n. 11/2009: i principi ivi enunciati si applicano anche alle nuove disposizioni, prive di differenziazioni strutturali idonee a escluderli. La Corte europea ha ribadito che non sussiste ragione per esonerare le autorità interne dall’obbligo di fornire motivi pertinenti e sufficienti a giustificazione delle misure che costituiscono ingerenza nei diritti tutelati dall’art. 8 C.E.D.U.
Quanto ai doveri procedimentali, la decisione conferma che l’istruttoria deve rispettare le previsioni sulla partecipazione dell’interessato e che la valutazione del Questore non può esaurirsi nel richiamo dell’istanza di ammonimento. Le autorità, ricevuta una denuncia, hanno il dovere di svolgere una valutazione autonoma e proattiva del rischio, prendendo in considerazione tutte le prove in possesso.
La giurisprudenza interna si è attestata sulle stesse soluzioni. Il Cons. Stato, sez. III, n. 7156 del 2025, ha chiarito che l’attenuazione dell’obbligo di motivazione non può giungere a esonerare l’Amministrazione dalla considerazione degli elementi introdotti dall’interessato e dall’esplicitazione delle ragioni della loro supposta ininfluenza. Il TAR Lazio, sez. I-quater, n. 10273 del 2023 ha ribadito che il Questore non può limitarsi a raccogliere l’esposizione della presunta vittima senza cercare un riscontro.
Nel caso concreto, le argomentazioni della memoria procedimentale dei ricorrenti non trovano considerazione nel provvedimento, se non in una generica clausola di stile. La documentazione allegata, che evidenzia l’invio di messaggi razzisti e discriminatori da parte della controinteressata in data anteriore ai fatti contestati, non è esaminata. La ricostruzione si basa solo sulla proposta di ammonimento, in assenza di una ricostruzione autonoma dell’accaduto.
La Sezione esclude che la mancanza istruttoria possa essere surrogata dal riferimento presuntivo dell’Avvocatura alla mera frequentazione del medesimo istituto scolastico. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento e compensazione delle spese in ragione della complessità della materia.
Nota della Redazione
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