Obbligo di riversamento della quota TARSU provinciale solo sull’incassato (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 286 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione all’ingiunzione di pagamento emessa dall’ente provinciale per il recupero della quota TARSU di competenza provinciale, la Corte dei conti è munita di giurisdizione ogni volta che la pretesa riguardi il rapporto dare-avere tra l’amministrazione e l’agente contabile incaricato ex lege della riscossione, restando ininfluente lo strumento di tutela prescelto e la natura tributaria del rapporto sottostante. Il Comune incaricato del calcolo, dell’accertamento e della riscossione della TARSU è tenuto, ai sensi dell’art. 11, comma 5-bis, d.l. n. 195/2009, conv. in legge n. 26/2010, a garantire in fase previsionale la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante l’emissione dei ruoli, ma l’obbligo di riversamento verso la Provincia, disciplinato dal comma 5-ter, si riferisce esclusivamente alle somme effettivamente incassate. Non può quindi gravare sul solo Comune il rischio del mancato incasso della quota provinciale. L’ingiunzione priva di supporto probatorio sulla determinazione della pretesa è illegittima e va annullata, assumendo l’amministrazione opposta la veste di attore sostanziale nel riparto dell’onere della prova.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugnava in riassunzione, davanti alla Corte dei conti, l’ingiunzione di pagamento notificatagli dalla Provincia per il recupero delle quote di competenza provinciale della TARSU/TIA relative al triennio 2010-2012, per un importo complessivo di euro 408.862,8948 tra capitale e interessi. Il ricorso in opposizione era stato proposto davanti al giudice ordinario, che con sentenza n. 4613/2023 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.

La pretesa creditoria dell’ente provinciale si fondava sull’assunto che il Comune avesse sottostimato i ruoli esattoriali e non avesse riversato la parte di spettanza provinciale. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che obbligato al riversamento fosse l’agente della riscossione, e contestava la quantificazione della pretesa, deducendo di aver già trasferito alla Provincia quanto effettivamente introitato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio afferma la propria giurisdizione. La Corte dei conti è giudice naturale non solo della corretta gestione di denaro pubblico da parte dell’agente contabile, ma anche dei rapporti intersoggettivi riconducibili alla contabilità pubblica ex art. 103, comma 2, Cost. L’art. 3 r.d. n. 639/1910, che rinvia al giudice ordinario per l’opposizione all’ingiunzione, configura uno strumento neutro: la giurisdizione si determina in base alla natura del rapporto da cui nasce il credito, non al mezzo di tutela prescelto.

Il rapporto tra Comune e Provincia è qualificato come rapporto di servizio con compiti eminentemente contabili, distinto da quello tributario ancorché ad esso funzionalizzato. Il Comune, incaricato ex lege di calcolare, accertare, riscuotere e trasferire somme di spettanza di altro ente pubblico, opera come agente contabile. Da ciò discende l’ammissibilità del giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), c.g.c., categoria residuale attivabile per controversie che, attenendo alla contabilità pubblica, non trovano fondamento nel giudizio di conto né in quello di responsabilità.

Nel merito, il Collegio accoglie l’opposizione. La Provincia non ha allegato gli atti di determinazione delle tariffe per il triennio, limitandosi a richiamarli in una nota difficilmente leggibile. Il confronto tra le determine comunali di approvazione dei ruoli e la documentazione del Consorzio di bacino rivela che il Comune ha in realtà emesso, per la quota provinciale, ruoli superiori a quelli che avrebbe dovuto emettere. La pretesa dell’ente provinciale risulta quindi fondata su dati non supportati dalla documentazione in atti.

La Corte distingue nettamente tra copertura previsionale dei costi e obbligo di riversamento. L’art. 11, commi 5-bis e 5-ter, àncora il termine di trasferimento all’effettivo incasso, sicché l’obbligo riguarda solo le somme materialmente riscosse e non quelle iscritte a ruolo e rimaste inesigibili. Esclusa l’applicabilità del principio del “non riscosso per riscosso”, le conseguenze del mancato incasso del tributo devono gravare su entrambi gli enti coinvolti nella gestione dei rifiuti. Nemmeno la Provincia ha provato l’importo effettivo della riscossione della quota di propria spettanza.

Ne consegue l’annullamento dell’ingiunzione impugnata e la declaratoria di infondatezza della pretesa creditoria. Le spese di lite sono integralmente compensate per la novità e la complessità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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