Verifica conferma rotatoria e rischio contenibile per falda termale (Cons. Stato n. 9188 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di appello avverso il diniego di annullamento di provvedimenti di localizzazione di un’opera pubblica, la verificazione disposta dal giudice amministrativo è idonea a integrare il sindacato sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Ove la verificazione accerti che l’unico rischio ulteriore di contaminazione della falda, rispetto allo stato dei luoghi, è quello connesso all’attività di cantiere, temporaneo e contenibile mediante prescrizioni, la censura di pericolosità dell’opera è smentita. Il rischio di contaminazione da esercizio della nuova infrastruttura, già presente nell’area, può essere ridotto dal progetto mediante sistemi di raccolta e disoleazione delle acque meteoriche. La scelta dell’amministrazione di realizzare l’opera, in luogo di una variante ancora in fase di studio di fattibilità, resta espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito, salvo palese irragionevolezza o sproporzione, che deve essere provata.
Il Fatto
La società appellante gestisce un centro termale a Trescore Balneario, alimentato da acque sulfuree estratte da pozzi di captazione ubicati in prossimità della S.P. 89. La Provincia di Bergamo ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo di una rotatoria all’incrocio tra la S.P. 89 e la S.P. 90, finalizzata a migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza dell’incrocio semaforizzato, con occupazione di una porzione dell’area a parcheggio dello stabilimento.
La società ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia, sede di Brescia, gli atti di localizzazione, il decreto di occupazione anticipata e i successivi provvedimenti di affidamento dei lavori. Il TAR, con sentenza n. 721 del 2024, ha rigettato ricorso principale e motivi aggiunti. Proposto appello, il Consiglio di Stato ha disposto verificazione per accertare il rischio di contaminazione delle acque sotterranee e l’esistenza di soluzioni progettuali alternative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina i cinque motivi, strettamente connessi, con cui l’appellante contesta il rischio per la risorsa termale, l’utilità dell’opera rispetto alla variante sulla S.S. n. 42, l’omessa considerazione di una corsia di immissione, il sacrificio dei posti auto e la qualificazione dell’intervento come di lieve entità ai fini paesaggistici.
Sul punto centrale, la Corte si fonda sulla relazione del verificatore, ritenuta adeguatamente motivata e condivisibile. Il verificatore ha distinto tre fattispecie di rischio: quello da attività di cantiere, unico non presente allo stato e limitato nel tempo; quello da variazione della circolazione idrica sotterranea; quello da dilavamento della sede stradale in fase di esercizio. I secondi due risultano già esistenti, perché l’area è già sede stradale soggetta a transito e manutenzione. La realizzazione dell’opera, con vasche di disoleazione e sistema di raccolta delle acque meteoriche, è destinata a ridurre il rischio da esercizio.
Quanto alla corsia di immissione prospettata dall’appellante, il verificatore ha escluso che essa comporti rischi diversi e minori, ricadendo nelle medesime aree di rispetto dei pozzi. Non esistono, dunque, soluzioni a rischio nullo. L’unico rischio ulteriore resta quello di cantiere, contenibile con le prescrizioni indicate nella verificazione, che devono essere osservate.
Sulla pretesa irragionevolezza della scelta, la Corte condivide le argomentazioni del TAR: la rotatoria produce effetti favorevoli in tempi ravvicinati, mentre la variante alla S.S. n. 42 è ancora ferma alla fase dello studio di fattibilità. La dedotta sproporzione dei costi è solo genericamente affermata e non provata; il sacrificio di posti auto rientra in una legittima scelta urbanistica, non apparendo l’opera palesemente sovradimensionata.
Infine, la rotatoria è qualificabile come intervento puntuale di adeguamento della viabilità esistente, rientrante nella procedura autorizzatoria semplificata di cui al d.P.R. n. 31/2017. L’appello è respinto, con condanna alle spese in favore della Provincia e compensazione rispetto alla società controinteressata.
Nota della Redazione
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