Sospensione della guardia giurata e immediatezza della contestazione dopo la reintegrazione (TAR Abruzzo n. 253 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va parametrato sull’effettiva possibilità dell’Amministrazione di esercitare il potere sanzionatorio. Quando la guardia particolare giurata sia stata licenziata e sia quindi priva della qualifica che costituisce il presupposto soggettivo del potere ex r.d.l. 12 novembre 1936 n. 2144, la Questura non può adottare alcun provvedimento. Il procedimento avviato dopo la comunicazione dell’annullamento del licenziamento e della reintegrazione nella qualifica è pertanto tempestivo, perché segue senza ritardo la notizia del ripristino del presupposto. La sospensione dal servizio è legittima quando si fonda su fatti circostanziati, ritualmente contestati e ammessi, ritenuti rilevanti mediante rinvio a specifici parametri del regolamento tecnico di servizio.

Il Fatto

Il ricorrente svolgeva l’attività di guardia particolare giurata alle dipendenze di una società operante nel settore della vigilanza privata. La datrice di lavoro, contestandogli l’abbandono del servizio in alcune giornate, gli irrogava un licenziamento disciplinare. La Questura di Teramo, su segnalazione della società, adottava un decreto di sospensione dal servizio per due giorni, esercitando i poteri di controllo previsti dal r.d.l. 12 novembre 1936 n. 2144.

Il lavoratore impugnava il provvedimento davanti al TAR Abruzzo. Dopo il licenziamento era intervenuta la reintegrazione nel posto di lavoro e nella qualifica. Il ricorrente censurava il ritardo di circa cinque mesi nell’avvio del procedimento sanzionatorio e il travisamento dei fatti, assumendo di non aver mai ammesso gli addebiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, relativo alla violazione del principio di immediatezza della contestazione, il Tribunale ricostruisce la sequenza degli eventi. Il ricorrente aveva perso la qualifica di guardia giurata a seguito del licenziamento disciplinare. Nel periodo compreso tra la comunicazione del licenziamento e quella della reintegrazione, la Questura non avrebbe potuto assumere alcun provvedimento ex r.d.l. n. 2144/1936, perché egli era ormai privo della qualifica che ne costituisce il presupposto soggettivo.

Il procedimento avviato con la successiva nota è dunque tempestivo: segue senza ritardo la notizia dell’annullamento del licenziamento e della riassunzione in servizio con la precedente qualifica. Il ritardo cronologico addotto dal ricorrente non integra alcuna violazione del diritto di difesa, perché il termine decorre dal ripristino del presupposto e non dalle originarie contestazioni della datrice di lavoro.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale esamina le giustificazioni rese dal ricorrente nel procedimento amministrativo. Da esse emerge che egli aveva effettuato soste presso un pubblico esercizio non rientrante tra i clienti dell’istituto di vigilanza, motivandole con l’esigenza di ultimare conversazioni utili a raccogliere segnalazioni su persone e movimenti sospetti. La Questura ha posto a fondamento della contestazione proprio tali dichiarazioni, ravvisando la violazione del regolamento tecnico di servizio per essersi distratto dal servizio e per aver omesso di segnalare fatti aventi spunti investigativi alle Forze dell’ordine, nonché per aver svolto vigilanza generica e controllo del territorio riservati in via esclusiva alle Forze dell’ordine.

Il provvedimento impugnato si fonda pertanto su fatti circostanziati, ritualmente contestati e ammessi dallo stesso ricorrente, ritenuti rilevanti mediante rinvio a specifici parametri normativi. L’applicazione di tali parametri ai fatti contestati non è oggetto di censura. La motivazione non è dunque carente, perché esterna i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in considerazione della natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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