Revoca delle misure di accoglienza e disapplicazione della norma interna (TAR Emilia-Romagna n. 174 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 23, primo comma, lett. e), d.lgs. n. 142/2015, nel testo vigente ratione temporis, che consente al prefetto di revocare le misure di accoglienza in caso di comportamenti gravemente violenti del richiedente protezione internazionale, contrasta con l’art. 20, paragrafi 4 e 5, direttiva 2013/33/UE come interpretato dalla Corte di giustizia. La norma interna, quale fonte attributiva del potere, va disapplicata e il provvedimento che ne fa applicazione è nullo ex art. 21-septies legge n. 241/1990 per carenza di potere, con conseguente decorrenza del termine di 180 giorni ex art. 31, quarto comma, cod. proc. amm. La domanda risarcitoria non segue automaticamente alla declaratoria di nullità: la colpa dell’amministrazione è esclusa quando l’errore derivi dall’applicazione di una norma interna sul cui contrasto con il diritto eurounitario il quadro delle fonti era oggettivamente incerto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di nazionalità ghanese richiedente la protezione internazionale, è destinatario di un decreto del Prefetto di Ravenna che ha disposto la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, primo comma, lett. e), d.lgs. n. 142/2015, per comportamenti violenti tenuti all’interno della struttura ospitante. Il provvedimento richiama condotte di minaccia con un coltello nei confronti di altro ospite e atteggiamenti aggressivi verso ospiti e operatori.
Il ricorrente impugna l’atto deducendo la nullità ex art. 21-septies legge n. 241/1990, sul rilievo che la norma attributiva del potere è stata dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione dalla Corte di giustizia, sentenza 1° agosto 2022, causa C-422/21. Chiede inoltre il ripristino immediato delle misure e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in 35,74 euro per ogni giorno di mancato godimento. La Prefettura eccepisce la tardività del ricorso e invoca l’ordinanza di rimessione della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 8540/2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità. Poiché nel caso di specie il contrasto con il diritto eurounitario non riguarda le modalità di applicazione del potere, ma la norma attributiva dello stesso, la questione non è di annullabilità ex art. 21-octies legge n. 241/1990 ma di nullità ex art. 21-septies, con termine di 180 giorni ex art. 31, quarto comma, cod. proc. amm. L’eccezione è quindi disattesa.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo interno e comunitario. L’art. 20 direttiva 2013/33/UE consente sanzioni per le gravi violazioni delle regole dei centri, ma impone decisioni individuali, proporzionate e rispettose della dignità umana. La Corte di giustizia, sentenza 1° agosto 2022, causa C-422/21 ha escluso che la revoca delle condizioni materiali di accoglienza possa privare il richiedente della possibilità di far fronte ai bisogni più elementari, smentendo l’impostazione della rimessione del Consiglio di Stato. La sanzione espulsiva dalle misure di accoglienza è stata così espunta dall’ordinamento per contrarietà al principio di proporzionalità.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata sulla disapplicazione della norma interna recessiva rispetto al diritto dell’Unione, in coerenza con il primato del diritto eurounitario (TAR Lombardia, sez. II, n. 2194/2022; TAR Toscana, sez. II, n. 829/2022; TAR Veneto, sez. III, n. 1292/2023). Rileva inoltre che l’art. 5-quater, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, ha abrogato la lett. e) e riformulato il secondo comma, segnando il definitivo superamento della revoca. La novella non è applicabile ratione temporis, ma conferma l’esito.
Il Tribunale non nasconde perplessità verso un sistema che preclude la sanzione espulsiva anche per i comportamenti più gravi, richiamando i considerandi 25 e 35 della direttiva e prospettando ipotetici profili di incostituzionalità ex artt. 3, 27 e 97 Cost. secondo la tesi dei contro-limiti. Ciò nonostante, disapplica la norma e dichiara la nullità della revoca per carenza di potere, ordinando il ripristino immediato delle misure.
La domanda risarcitoria è respinta. Il risarcimento non è conseguenza automatica dell’illegittimità dell’atto e richiede la verifica della colpa dell’amministrazione ex art. 2043 cod. civ. (Cons. Stato, sez. III, n. 2492/2023). L’errore della Prefettura è scusabile, avuto riguardo al delicato rapporto tra fonti interne e sovranazionali e ai dubbi di costituzionalità prospettati. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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