Standard a parcheggio e divieto di elusione mediante soluzioni grafiche (Cons. Stato n. 2241 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 configura una norma imperativa che impone uno standard minimo inderogabile di spazi a parcheggio, posta a tutela di interessi pubblici primari. Il rispetto dello standard non si esaurisce in una verifica aritmetica della superficie, ma richiede che l’area risulti concretamente idonea allo stazionamento e alle manovre in condizioni di sicurezza. La modificazione della destinazione dei parcheggi rispetto al titolo originario può avvenire soltanto mediante il rilascio di una concessione in variante. Il pagamento della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, ove il relativo provvedimento non sia stato impugnato, esaurisce il potere repressivo sul medesimo presupposto e preclude misure demolitorie, ma non sana la persistente violazione dello standard a parcheggio, rispetto alla quale permane l’obbligo di vigilanza del Comune.
Il Fatto
Gli appellanti sono comproprietari di un’unità immobiliare in uno stabile condominiale realizzato in forza di una concessione edilizia del 1996, che prescriveva la dotazione di spazi a parcheggio pertinenziale. Secondo la loro prospettazione, in fase esecutiva il costruttore avrebbe modificato il progetto, trasformando in verde parte dell’area cortiliva destinata a parcheggio e arretrando la recinzione perimetrale, con riduzione della superficie idonea ai posti auto.
A seguito delle segnalazioni, il Comune aveva adottato un’ordinanza di ripristino e poi un’ordinanza sanzionatoria, irrogando sanzioni pecuniarie per la difforme collocazione della recinzione e per la diversa posizione del fabbricato, senza tuttavia intervenire sullo standard a parcheggio. Con una nota del 2019 l’ente ha ritenuto sanata la difformità della recinzione e ha sollecitato la presentazione di un elaborato grafico alternativo per individuare l’area a parcheggio. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo consumato il potere repressivo e sufficiente l’area indicata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie in parte l’appello. Il primo motivo è infondato: in presenza di una difformità non essenziale, l’Amministrazione può esercitare il potere sanzionatorio pecuniario alternativo alla demolizione ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, con stabilizzazione dell’assetto urbanistico-edilizio. Poiché l’ordinanza sanzionatoria non è stata impugnata nei termini, non può oggi riesercitarsi un potere più incisivo sul medesimo presupposto, né il giudice può ordinare misure demolitorie incompatibili con lo status quo consolidato: diversamente si violerebbero i principi del ne bis in idem e della proporzionalità. L’Adunanza Plenaria n. 16/2023, invocata dagli appellanti, riguarda l’imprescrittibilità del potere in assenza di previo esercizio, ipotesi qui non ricorrente.
È invece fondato il secondo motivo, che investe l’avallo tarale alla soluzione dell’elaborato grafico alternativo. L’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 opera come norma di relazione nei rapporti privatistici e come norma di azione nel rapporto pubblicistico: la p.a. non può autorizzare costruzioni prive delle aree prescritte e il trasferimento del vincolo su aree diverse richiede una concessione in variante, come affermato dalla giurisprudenza richiamata.
Il Collegio ribadisce che gli obblighi sugli standard a parcheggio non si esauriscono nel dato quantitativo, ma esigono la concreta fruibilità degli spazi, avendo specifica adesione al precedente che ha negato la sufficienza di un parcheggio collocato in area non fruibile. Il rispetto dello standard non può quindi ridursi a un calcolo di superficie: l’area deve risultare concretamente idonea allo stazionamento e alle manovre in sicurezza.
Il TAR ha errato nel desumere la capienza dell’area dalla sola ordinanza del 2011, senza esaminare la documentazione peritale che evidenzia la carenza sostanziale della superficie utile e l’impossibilità tecnica di ricavare i posti previsti. Il comportamento dell’Amministrazione, che ha prospettato soluzioni meramente grafiche e sostitutive dello standard originario in assenza di titolo in variante, si risolve in una illegittima elusione della disciplina vincolistica, in contrasto con l’obbligo di esercizio del potere di vigilanza.
Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento dell’obbligo del Comune di svolgere senza indugio le necessarie indagini istruttorie, con la partecipazione di tutti gli interessati, e di ordinare l’adozione delle misure necessarie al rispetto dello standard, tenuto conto delle reali condizioni morfologiche e dimensionali del sito. L’istanza di verificazione è respinta, potendo la controversia definirsi sul dato normativo e documentale. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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