Roulotte su area agricola e sanzione ex art. 31 comma 4 bis (TAR Lombardia n. 3446 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 si applica in relazione all’inottemperanza alle ordinanze di demolizione adottate successivamente all’entrata in vigore della disposizione, introdotta dalla legge n. 164 del 2014. L’installazione e la permanenza di roulotte e manufatti leggeri destinati ad abitazione su un fondo agricolo costituiscono nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, con conseguente necessità del titolo edilizio. Il carattere abusivo non viene meno per effetto del continuo spostamento e della sostituzione dei manufatti. L’assoluzione per prescrizione nel processo penale non impedisce l’accertamento dell’abuso in sede amministrativa. La quantificazione della sanzione tiene conto della complessiva trasformazione del fondo e non della sola collocazione fisica dei manufatti.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un fondo a destinazione agricola con rilevanza paesaggistica e ambientale. Il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate sul terreno — recinzione, getto di ghiaia, allacciamenti ai servizi e collocazione di roulotte ad uso abitativo — con provvedimenti divenuti definitivi a seguito del rigetto cautelare e della mancata impugnazione.

Accertata la perdurante inottemperanza, il Comune ha avviato il procedimento di immissione in possesso e trascrizione del bene nel patrimonio comunale e ha irrogato la sanzione amministrativa complessiva di € 17.461,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del TUE. La proprietaria ha impugnato tali atti davanti al TAR Lombardia, contestando l’abuso e la legittimità della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’accertamento già consolidato: le ordinanze comunali del 2013 e del 2017 non sono state impugnate e hanno reso definitiva la qualificazione delle opere come abusive. La destinazione agricola con rilevanza paesaggistica del compendio risulta incompatibile con la recinzione, il manto di ghiaia e gli allacciamenti realizzati per consentire la collocazione di roulotte ad uso abitativo.

Il Collegio richiama l’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, che qualifica come nuova costruzione anche l’installazione di manufatti leggeri, comprese le roulotte, utilizzati come abitazioni. Ne deriva che le opere in contestazione richiedevano un titolo edilizio del tutto assente. Il carattere abusivo non è escluso dal continuo spostamento e dalla sostituzione dei manufatti, perché ciò che rileva è la trasformazione durevole del fondo. Sul punto il Tribunale richiama la sentenza della Sezione II del TAR Lombardia n. 7306 del 2010 in tema di rilevanza edilizia della copertura del manto erboso.

Quanto al profilo penale, la assoluzione per prescrizione del reato contravvenzionale di cui all’art. 44 del TUE è dichiarata irrilevante: la sentenza penale non contiene alcun accertamento nel merito e non incide sull’autonomo giudizio amministrativo sull’abuso.

Sulla sanzione, il TAR richiama la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, secondo cui la misura dell’art. 31, comma 4 bis, del TUE si applica alle inottemperanze relative a ordinanze di demolizione successive all’entrata in vigore della disposizione, avvenuta nel 2014. L’ordinanza non ottemperata nel caso concreto è successiva a tale data. La quantificazione, fissata tra € 2.000,00 e € 20.000,00, è stata operata dal Comune applicando i criteri della propria determinazione n. 433 del 2020, che valorizzano gli aumenti di superficie e volume e la complessiva trasformazione del fondo, non la sola collocazione fisica delle roulotte.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese della fase processuale sono compensate, salva la pronuncia contenuta nell’ordinanza cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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