Ordinanza sindacale contingibile e urgente non utilizzabile per imporre obblighi ambientali tipizzati (TAR Sardegna n. 377 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sindaco non può adottare un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, commi 4 e 5, d.lgs. n. 267/2000 per imporre condotte già tipizzate dalla legge ordinaria. Il potere extra ordinem presuppone una situazione eccezionale non fronteggiabile con gli strumenti tipici ed è caratterizzato da residualità: ove l’ordinamento appresti procedure specifiche, come quelle degli artt. 192 e 242 d.lgs. n. 152/2006, il requisito della sussidiarietà difetta e il provvedimento è illegittimo. L’uso della forma atipica per esercitare un potere tipico elude inoltre le garanzie partecipative e i profili di competenza della normativa speciale. La notifica del provvedimento al solo Condominio, per prescrizioni concernenti l’intero sito e non le sole parti comuni, è illegittima per difetto di legittimazione passiva, dovendo le stesse essere rivolte ai singoli condomini per le aree di proprietà esclusiva.
Il Fatto
Un condominio orizzontale, composto da aree comuni e da circa 160 lotti privati, è interessato da un vasto incendio divampato nel Parco Naturale Regionale, che ne ha percorso gran parte della superficie. Il Sindaco del Comune ove sorge il comprensorio adotta un’ordinanza contingibile e urgente con cui, richiamati gli artt. 192 e 242 d.lgs. n. 152/2006, ordina all’amministratore del Condominio di mettere in atto misure di prevenzione, di svolgere un’indagine preliminare sui parametri di inquinamento e, ove superate le concentrazioni soglia di contaminazione, di darne notizia e presentare il piano di caratterizzazione.
Il Condominio impugna l’ordinanza davanti al TAR, deducendo il difetto di legittimazione passiva dell’amministratore, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto dei presupposti del potere sindacale extra ordinem e l’eccesso di potere. Il Comune e il Parco resistono chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il TAR accoglie il ricorso con riferimento al primo e al terzo motivo, assorbendo le ulteriori censure. Sul primo profilo, il Collegio rileva che il provvedimento non è riferito a specifiche aree riconducibili alle parti comuni, ma genericamente all’intero sito, circostanza pacifica tra le parti. Ne deriva la necessità di rivolgere le prescrizioni anche ai singoli condomini, ciascuno per le aree di proprietà esclusiva.
Il Condominio, ricorda il TAR, non è dotato di personalità giuridica e le sue attribuzioni si esplicano con riguardo alle parti comuni, come evincibile dagli artt. 1130 e 1131 c.c.: l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può essere convenuto per le azioni concernenti le parti comuni, cui si riferiscono i provvedimenti dell’autorità amministrativa. La notifica al solo Condominio non è dunque legittima, né rilevano il gran numero di particelle catastali o l’atteggiamento collaborativo dell’amministratore, che non muta i confini giuridici della responsabilità.
Sul terzo motivo, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 227 del 2024, n. 9846 del 2022, n. 4474 del 2020, TAR Sardegna n. 337 del 2022), secondo cui il potere di ordinanza ha carattere derogatorio ed esorbitante rispetto alle regole dell’attività amministrativa, con connotato di residualità rispetto agli altri rimedi tipici e nominati. Presupposto è una situazione eccezionale non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, suffragata da adeguata istruttoria e congrua motivazione.
Nel caso concreto, la criticità ambientale descritta è riconducibile alle apposite procedure del Codice dell’ambiente preordinate all’adozione di misure di prevenzione e bonifica dei siti inquinati. Le prescrizioni imposte sono quelle previste dall’art. 242 d.lgs. n. 152/2006, ma senza osservarne regole procedimentali e sostanziali. La previsione di specifici strumenti ordinari esclude il requisito della sussidiarietà: il provvedimento è stato adottato in difetto di un presupposto fondante e ha esercitato un potere tipico attraverso una forma atipica, eludendo le garanzie partecipative e i profili di competenza riferibili alla Provincia.
Il Collegio precisa infine che, nonostante il richiamo all’art. 192, non vengono impartite le coerenti prescrizioni, bensì quelle dell’art. 242, che rappresenta il potere effettivamente esercitato nella illegittima forma dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente. Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza annullata, restando riservata all’amministrazione ogni iniziativa per la riedizione del potere. Spese compensate.
Nota della Redazione
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