Royalties su marchi di lusso nel valore doganale: censure inammissibili in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 23251 del 14.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del valore doganale delle merci importate, le censure che contestano l’inclusione delle royalties corrisposte ai titolari dei marchi nel valore dichiarato, sul presupposto che il giudice di merito abbia esaminato clausole contrattuali ritenute irrilevanti dai documenti di prassi dell’Unione europea, non integrano la violazione di legge di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., ma si risolvono nella richiesta di una rivisitazione del merito, già sindacato dal giudice del gravame. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, restando riservato al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. In presenza di doppia conforme sul fatto, il ricorrente deve indicare le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado e quelle della sentenza di appello, dimostrandone la diversità: in difetto, i motivi sono inammissibili.
Il Fatto
Una società attiva nel modellismo da collezione importava nel novembre 2019, tramite uno spedizioniere in regime di rappresentanza diretta, una partita di modellini recanti marchi di auto di lusso, prodotti e venduti da un terzo soggetto. All’esito dei controlli, l’Ufficio doganale notificava un processo verbale di constatazione, ritenendo che le royalties pagate ai titolari dei marchi, in forza di appositi contratti di licenza, fossero suscettibili di inclusione nel valore dichiarato in dogana ai fini della quantificazione dei dazi e dell’IVA all’importazione.
L’istanza di revisione della dichiarazione, proposta ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 374/1990, veniva rigettata con conferma del preavviso di recupero fiscale e delle sanzioni. Il ricorso della contribuente era respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Milano e l’appello dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia. La società propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi; resiste l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La Motivazione della Corte
I primi sette motivi, scrutinati congiuntamente, denunciano la violazione degli artt. 70 e 71 Reg. UE 952/2013 (CDU) e dell’art. 136 Reg. UE 2447/2015, come interpretati dai documenti di prassi TAXUD/800/2002 e TAXUD/B4/2016. La ricorrente assume che il giudice dell’appello abbia valorizzato accordi tra l’esponente e i licenzianti che le prassi considerano privi di rilievo, perché incoerenti con la ratio del controllo, ossia l’obbligo di pagare le royalties e i diritti dei licenzianti di approvare campioni e modelli, ispezionare i luoghi di produzione e approvare i produttori proposti.
La Corte rileva che il coacervo di censure travalica il paradigma dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ. e si sostanzia nella richiesta di una rivisitazione del merito della controversia, già puntualmente sindacato dal giudice del gravame. Le clausole contrattuali sono state esaminate e interpretate dal giudice regionale e le doglianze mirano sottotraccia a ottenerne una valutazione più appagante.
Richiamando un proprio precedente, la Corte ribadisce che con il ricorso per cassazione non si può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente. Il sindacato di legittimità non conferisce il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito.
La Corte soggiunge che l’art. 348 ter cod. proc. civ. postula un’inammissibilità dei motivi ancora più a monte: in presenza di doppia conforme sul fatto, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di appello, dimostrando che sono tra loro diverse. Nel caso di specie la ricorrente si limita a stigmatizzare gli approdi ricostruttivi e interpretativi del giudice d’appello, conformi a quelli del giudice di prime cure, senza enucleare gli aspetti di diversità.
Quanto all’ottavo motivo, con cui si adombra l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, la Corte esclude che la motivazione impugnata scenda al di sotto del minimo costituzionale. La sentenza d’appello reca infatti una trama argomentativa idonea a sorreggerla sul piano della ratio decidendi. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, restando il sindacato circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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