Il servizio AFAM valido per l’accesso è valutabile anche come titolo di servizio (TAR Lazio n. 13831 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), anche qualora abbia costituito il requisito di ammissione alla selezione pubblica, è comunque valutabile come titolo di servizio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. m), del D.M. n. 180/2023. La norma, nel prevedere l’attribuzione di quattro punti per ogni anno di servizio sino a un massimo di dodici, non introduce alcuna clausola di esclusione o divieto di duplice valutazione, sicché l’interpretazione che escluda la possibilità di valorizzare il servizio già utilizzato per l’accesso contrasta con il dato letterale e con il principio del favor partecipationis. La regola del divieto di doppia valutazione del titolo opera solo in presenza di un’espressa disposizione della lex specialis che lo preveda.
Il Fatto
Un candidato docente impugnava dinanzi al TAR la graduatoria finale della selezione pubblica indetta dall’Accademia di Belle Arti di Firenze per il reclutamento di un docente di prima fascia, nonché i verbali della commissione e i provvedimenti ministeriali sottesi. La selezione si era conclusa con la vittoria della controinteressata, alla quale erano stati riconosciuti punteggi superiori a quelli del ricorrente, secondo classificato.
La questione centrale riguardava la legittimità della duplice valutazione del servizio di insegnamento prestato dalla controinteressata: tale servizio, infatti, era stato utilizzato sia come requisito di accesso al concorso sia come titolo di servizio valutabile ai fini del punteggio complessivo. Il ricorrente deduceva la violazione del principio che vieta di attribuire rilevanza allo stesso titolo sia per l’ammissione sia per il punteggio, chiedendo in via subordinata la declaratoria di illegittimità del bando e del D.M. n. 180/2023 nella parte in cui consentirebbero tale duplicazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente richiamato il principio della “ragione più liquida”, ritenendo possibile prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e tardività dell’impugnativa sollevate dalla controinteressata, poiché il ricorso risultava infondato nel merito.
Nel merito, il Collegio ha esaminato il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall’art. 6, comma 4-ter, del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2023, e dall’art. 4, comma 1, lett. m), del D.M. n. 180/2023, che disciplina la valutazione dei titoli di servizio dei docenti AFAM attribuendo quattro punti per ogni anno di insegnamento, senza introdurre limitazioni.
Il TAR ha fatto proprio l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il D.M. n. 180/2023 “ammette espressamente la valutazione dei titoli di servizio a prescindere dal fatto che essi abbiano costituito o meno titolo di accesso alla procedura concorsuale”, essendo l’assenza di clausole di esclusione un dato normativo positivo che non necessita di alcuna operazione ermeneutica integrativa. La pronuncia del giudice d’appello ha riformato la sentenza del TAR Lazio, Latina, n. 163/2025, proprio invocata dal ricorrente a sostegno della propria tesi.
Quanto ai precedenti citati dal ricorrente, il Collegio ha chiarito che le sentenze del TAR Calabria e del TAR Lazio, pur affermando la diversa natura e funzione tra requisiti di ammissione e titoli valutabili, riguardavano ipotesi in cui il bando conteneva un’espressa disposizione che vietava la valutazione del titolo di accesso. Da tali casi particolari non può trarsi la regola generale del divieto di duplice valutazione in assenza di una disposizione che la vieti: il procedimento di generalizzazione non può concludersi con l’affermazione di un principio diverso da quello ricavabile dai casi particolari che ne costituiscono la premessa.
Nel caso in esame, invece, è proprio il D.M. n. 180/2023 a prevedere espressamente il divieto di duplice valutazione solo con riguardo ai titoli di studio, laddove la successiva lettera n) limita la valutazione dei titoli culturali a quelli “ulteriori” rispetto a quello che garantisce l’accesso. Per il servizio di insegnamento non è prevista analoga limitazione, sicché i candidati che accedono facendo valere i tre anni di servizio AFAM hanno comunque diritto a valorizzare tale esperienza tra i titoli di servizio, ottenendo il relativo punteggio.
Il TAR ha infine respinto l’eccezione di violazione della par condicio dei partecipanti, richiamando la giurisprudenza costituzionale che riconosce al legislatore un’ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti di ammissione al concorso. L’interpretazione accolta, oltre a essere conforme al dato letterale della disciplina, risulta coerente con il principio del favor partecipationis, evitando di penalizzare i soggetti privi del titolo di studio specifico ma in possesso dell’esperienza triennale richiesta. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della mancanza, al momento della proposizione del ricorso, di un orientamento consolidato sulla questione.
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Nota della Redazione
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