Porto d’armi e buona condotta: irrilevante la remissione di querela (TAR Calabria n. 1211 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di rilasciare il porto d’armi e di approvare la nomina a guardia particolare giurata ha natura discrezionale e impone all’amministrazione un bilanciamento tra l’interesse del richiedente e la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il requisito della buona condotta ex art. 138, comma 1, n. 5, T.U.L.P.S. va valutato con approccio finalistico, in funzione dell’uso delle armi connaturato all’incarico. La remissione della querela non cancella rilevanza, consistenza e gravità dei fatti: il venir meno di una condizione di procedibilità non elimina le circostanze valutabili ai sensi dell’art. 43 R.D. n. 773/1931. Le misure di polizia hanno carattere preventivo e non presuppongono un abuso accertato, bastando elementi obiettivi di scarsa affidabilità nell’uso delle armi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di porto d’armi per uso sportivo, aveva frequentato un corso teorico per aspirante guardia particolare giurata e stipulato un contratto di assunzione a tempo determinato con un istituto di vigilanza privata. L’istituto aveva chiesto il rilascio del decreto di approvazione della nomina e della contestuale licenza di porto d’armi per difesa personale.

Il Comando Provinciale Carabinieri aveva rilevato a carico del ricorrente una querela per il reato di minacce ex art. 612 cod. pen., seguita dal ritiro cautelare delle armi. La persona offesa aveva poi rimesso la querela a fronte di un accordo tra le parti. La Prefettura di Cosenza ha comunque respinto l’istanza, ritenendo difettare il requisito della buona condotta; di qui il ricorso al TAR, per violazione degli artt. 43, 134 e 138 T.U.L.P.S. e per eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. III, 27 novembre 2024, n. 9595: il rilascio del titolo di polizia ha connotazione discrezionale, con prevalenza dei valori dell’ordine e della sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone rispetto all’interesse del richiedente a disporre delle armi. La valutazione non è arbitraria, ma deve fondarsi su circostanze obiettive che giustifichino un giudizio di disfavore verso chi non offra garanzia di uso accorto e responsabile.

Quanto alla guardia particolare giurata, la sentenza richiama il principio secondo cui l’amministrazione valuta l’irreprensibilità del richiedente non in termini assoluti ed etici, ma con approccio finalistico, in funzione dei contenuti della richiesta (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2023, n. 813). Il ruolo, che comporta il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio, impone particolare attenzione e non richiede necessariamente un giudizio di pericolosità sociale (Consiglio di Stato, Sez. III, 10 luglio 2018, n. 4215). Si può porre a base della valutazione anche ciò che non è penalmente rilevante (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 3 marzo 2020, n. 1001).

Applicando tali coordinate, il TAR osserva che il provvedimento prefettizio ha valorizzato le modalità della condotta emergenti dalla querela: mancanza di controllo, stato nervoso in ordine all’uso dell’arma presente in casa, gravi minacce con riferimenti espliciti alla possibilità di utilizzo delle armi. Tali elementi sono sintomatici di una personalità particolarmente aggressiva.

La remissione della querela, intervenuta in occasione della restituzione di denaro prestato, non assume rilievo pregnante: è atto di una parte del procedimento e non incide sulla rilevanza pericolosa del fatto, anche solo potenziale. La Prefettura ha inoltre rilevato che l’accordo ha riguardato profili economici, lasciando intatto il rischio connesso alla disponibilità dell’arma per finalità lavorative. La finalità preventiva delle misure di polizia esime dall’accertamento di un abuso effettivo (TAR Lazio, Sez. I Ter, 3 giugno 2021, n. 6584). Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per l’unicità dell’evento presupposto e le peculiarità del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 612 c.p.

Tutte le 208 sentenze sull'art. 612 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *