Accesso agli atti e onere di diligenza del terzo nel termine di impugnazione (TAR Sicilia n. 3727 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza per l’impugnazione di un titolo edilizio decorre dalla piena conoscenza del provvedimento e dei suoi elementi essenziali, non dalla conoscenza integrale degli atti. Su chi vanta un interesse legittimo alla rimozione del titolo incombe un onere di diligenza: il terzo deve attivare con sollecitudine l’accesso agli atti non appena abbia contezza o ragionevole sospetto dell’esistenza di un titolo abilitante, senza procrastinare sine die il dies a quo. La decadenza del permesso di costruire, già intervenuta e non rimossa da un nuovo titolo, determina la carenza di interesse attuale all’annullamento, rendendo inutile la pronuncia caducatoria. È inammissibile l’azione di accertamento dell’inedificabilità del fondo, ammessa solo in via eccezionale e comunque non utilizzabile per eludere il termine decadenziale dell’azione di annullamento.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare in un condominio, ha impugnato il permesso di costruire n. 6/2019 con cui il Comune di Messina aveva autorizzato la realizzazione di due fabbricati su terreni contigui. Ha dedotto che tali aree fossero inedificabili, essendo state vincolate con dichiarazione di vincolo permanente del 1976 a servizio del complesso residenziale in cui ella risiede, e che l’intera capacità edificatoria fosse già stata consumata.
Il titolo sarebbe pervenuto alla sua conoscenza solo dopo il 13 giugno 2025, a seguito dell’accesso agli atti. Il Comune si è costituito eccependo l’irricevibilità per tardività, l’inammissibilità per intervenuta decadenza del permesso e, nel merito, l’infondatezza. La ricorrente ha chiesto anche una pronuncia di accertamento dell’inedificabilità, trascrivibile a tutela dei propri diritti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del termine decadenziale, posto a presidio della certezza delle situazioni giuridiche. Richiamando Cons. St., sez. IV, n. 1112 del 2024, ribadisce che la piena conoscenza si realizza quando il terzo percepisce l’esistenza dell’atto e il suo effetto lesivo, individuandone gli elementi essenziali: autorità emanante, data, contenuto dispositivo.
Sul punto richiama Cons. St., sez. IV, n. 4215 del 2025 e n. 5607 del 2022, secondo cui grava sul terzo un onere di diligenza, non potendosi procrastinare l’accesso agli atti per dilatare il termine di impugnazione. Il diritto di accesso è strumento che va attivato non appena si abbia contezza o ragionevole sospetto che l’attività materiale pregiudizievole sia sorretta da un titolo abilitante.
Applicando tali principi, il Tribunale rileva che sin dalla comunicazione del 21 maggio 2024 la ricorrente sapeva della ripresa dei lavori e del permesso ottenuto. La stessa istanza di sospensione e revoca dell’ottobre 2024 dimostra la conoscenza dell’atto e della sua lesività. Poiché le censure investono l’an dell’intervento e non il quomodo, il ricorso notificato nel settembre 2025 è tardivo.
In via assorbente, la domanda caducatoria è anche inammissibile per carenza di interesse attuale: il permesso è decaduto per decorso dei termini dall’inizio dei lavori del novembre 2019, le due richieste di proroga sono state rigettate con note del 28 giugno e del 5 agosto 2024, e il nuovo procedimento avviato nel dicembre 2024 è ancora in corso. L’annullamento non produrrebbe alcuna utilità concreta.
Quanto all’azione di accertamento, il Collegio la ritiene inammissibile: nel processo amministrativo è ammessa solo eccezionalmente, in applicazione del principio di effettività, laddove manchino strumenti tipizzati. Richiamando TAR Lazio, sez. I, n. 943 del 2025, Cons. St., sez. V, n. 7624 del 2020 e TAR Veneto, n. 1354 del 2025, esclude che essa possa eludere il termine decadenziale o inibire poteri non ancora esercitati. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.