Sanatoria ex art. 36 senza parere postumo in zona vincolata (Cons. Stato n. 8438 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanatoria di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone una mera ricognizione della legittimità di un intervento già realizzato e non è ammessa quando sull’area insistano vincoli, perché i pareri delle autorità preposte alla loro tutela non possono essere rilasciati posteriormente. Solo il parere sul vincolo paesaggistico può essere reso a posteriori, nei limiti dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Il diniego di sanatoria è atto vincolato: l’omesso preavviso di rigetto e l’eventuale violazione delle garanzie partecipative non ne determinano l’illegittimità, non potendo la partecipazione condurre a un esito diverso. La sanzione pecuniaria per abusi distinti (nuova costruzione in area vincolata e opere interne) non integra una duplicazione vietata.

Il Fatto

La proprietaria di un terreno con fabbricato in zona agricola eseguiva lavori senza titolo edilizio. Il Comune ordinava la sospensione dei lavori e, a seguito di istanza di sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, la respingeva con ordinanza dell’1.3.2011 ingiungendo la demolizione. Contestualmente irrogava una sanzione pecuniaria per gli abusi.

Le ricorrenti impugnavano il diniego e la sanzione davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che con sentenza n. 412/2022 rigettava il ricorso. Propongono appello deducendo errore sui presupposti, non automaticità del diniego per la presenza di vincoli, difetto di motivazione, violazione delle garanzie partecipative e duplicazione sanzionatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. L’errata indicazione della disciplina di riferimento nel provvedimento è censura meramente formale: occorre verificare se, rispetto al corretto parametro dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il diniego regga sul piano sostanziale. Le opere consistono in un manufatto interamente abusivo, realizzato in zona agricola soggetta a vincolo paesaggistico, senza rispetto del lotto minimo. La sanatoria è quindi esclusa.

Sul secondo motivo la Corte richiama il proprio orientamento, in particolare Cons. Stato, Sez. VI, n. 9983 del 2023: la sanatoria di conformità non è consentita in presenza di vincoli di varia tipologia, perché presuppone il preventivo rilascio dei pareri delle autorità preposte alla tutela. Solo il parere paesaggistico può essere reso a posteriori, nei limiti dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, che riguarda i lavori non comportanti creazione di superfici utili o volumi. Nella specie si tratta di due corpi di fabbrica in aderenza, con parte preesistente oggetto di lavori interni e parte di recente costruzione: opere che eccedono quella fattispecie.

Poiché i vincoli paesaggistico e PAI sono anteriori alle opere e preclusivi della sanatoria, resta assorbito il motivo sul preteso vincolo sismico. È infondato anche il motivo sul difetto di motivazione: il Comune ha indicato il contrasto con la disciplina urbanistica, per la ricaduta in zona agricola con lotto minimo inferiore al necessario.

Quanto alle garanzie partecipative e ai principi ex art. 97 Cost., la Corte rileva che, essendo il provvedimento vincolato, la partecipazione non avrebbe potuto condurre a esito diverso. Infine, la censura sulla doppia sanzione è respinta: si tratta di due diverse attività non autorizzate, sanzionate dalla tabella A2 per la nuova costruzione in area vincolata e dalla tabella A5 per le opere interne. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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