Sanatoria condizionata inammissibile e acquisizione automatica al patrimonio comunale (C.G.A.R.S. n. 644 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il progetto di adeguamento alle opere abusive già realizzate non integra una domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. L’ordinamento non ammette forme atipiche di sanatoria condizionata o con prescrizioni: essa contraddice la regola della doppia conformità e la ratio della disciplina, circoscritta dal legislatore ai soli abusi formali. L’omessa impugnazione dell’ordinanza di demolizione rende insuperabile il suo contenuto, assistito dalla presunzione di legittimità, e determina il definitivo accertamento delle opere abusive. Ne consegue l’acquisizione automatica al patrimonio comunale del manufatto e dell’area di sedime alla scadenza del termine assegnato, salvo impedimento obiettivo e non imputabile, che grava sull’interessato dedurre e provare.
Il Fatto
L’appellante è proprietaria di una villa realizzata in forza di due nulla osta rilasciati nel 1968 e nel 1971. Nel 2013 il personale tecnico comunale accertava una serie di interventi eseguiti in assenza di titolo: ampliamento di una veranda, realizzazione di un vano al primo piano, demolizione e ricostruzione della scala esterna, nuovo vano scala sul prospetto est, tetto a due falde sul solaio di copertura e due manufatti accessori in aderenza al prospetto nord. Con determina dirigenziale del 2013 il Comune ordinava la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi degli artt. 31 e 33 d.P.R. n. 380/2001. Avverso tale provvedimento non veniva proposto ricorso.
L’istanza successiva, volta a ottenere un permesso di costruire per il mantenimento di parte delle opere, era rigettata per difetto della doppia conformità. Con separato provvedimento il Comune accertava l’inottemperanza all’ingiunzione limitatamente ai due manufatti accessori e dichiarava l’acquisizione della proprietà al patrimonio comunale. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso; l’appellante riproponeva i motivi ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la sequenza degli atti che scandisce il regime sanzionatorio degli abusi edilizi, come ricostruita dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023. La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione nel termine fissato integra un illecito amministrativo omissivo propter rem e impone l’atto di acquisizione, salvo che sia stata proposta l’istanza ex art. 36 o sia dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza. L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e opera ipso iure alla scadenza dei novanta giorni.
La documentazione prodotta dal Comune su invito del Collegio è stata contestata dall’appellante e non consente di ricostruire la consistenza delle opere legittimamente realizzate. Assume quindi rilievo decisivo l’omessa impugnazione dell’ordinanza di demolizione: il provvedimento è assistito dalla presunzione di legittimità e il suo contenuto, nella parte in cui elenca le opere abusive, non è più contestabile.
Il Collegio esclude che l’istanza presentata dall’appellante possa qualificarsi come accertamento di conformità. L’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina vigente al momento della realizzazione: la richiesta di autorizzare lavori di adeguamento di un manufatto abusivo non rientra in tale schema. Richiamando la Corte cost. n. 101 del 2013, si ribadisce che l’ordinamento non ammette casi atipici di sanatoria. La sanatoria condizionata contraddice sul piano logico la doppia conformità, perché presuppone una conformità futura e incerta, subordinata all’esecuzione di prescrizioni.
Quanto al diniego, il Collegio osserva che l’art. 36 non copre la regolarizzazione formale né l’autorizzazione di opere ancora da eseguire. L’istanza, quindi, o è qualificabile ex art. 36 ed è carente del requisito, o va intesa letteralmente come richiesta di un titolo non previsto. In entrambi i casi resta ferma l’efficacia dell’ingiunzione a demolire.
Infine, la Corte qualifica l’atto di accertamento dell’inottemperanza come provvedimento ricognitivo di un effetto già prodottosi ex lege. L’eventuale vizio procedimentale doveva essere dedotto con l’impugnazione dell’ordinanza. Il Collegio ribadisce, inoltre, che il potere di autotutela è officioso e discrezionale: sulla sollecitazione del privato non sussiste alcun obbligo giuridico di provvedere. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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