Accesso agli atti sull’emergenza abitativa e silenzio della p.a. (TAR Sicilia n. 3073 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso documentale, decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, integra diniego tacito impugnabile. Il richiedente che agisce a tutela di una situazione giuridicamente rilevata è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990, quando i documenti richiesti sono strumentali alla difesa dei propri diritti. Accertata la sussistenza di tale interesse, il giudice annulla il provvedimento negativo e ordina all’amministrazione di esibire la documentazione, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., con l’avvertenza della nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, inserita nell’elenco dei soggetti fragili destinatari di un alloggio, ha presentato in data 14 marzo 2024, a mezzo p.e.c., un’istanza di accesso alla documentazione relativa alla propria posizione abitativa e sanitaria. Chiedeva copia dell’istanza di assegnazione dell’alloggio e delle ulteriori richieste avanzate dal precedente difensore, della documentazione istruttoria eseguita dalla struttura commissariale e dagli uffici comunali, nonché degli atti e dell’elenco in forza dei quali era stata collocata tra i soggetti da destinare all’alloggio in via prioritaria.

L’amministrazione non ha riscontrato la richiesta di accesso, mentre ha dato seguito alla contestuale domanda di conclusione del procedimento di assegnazione in deroga alla graduatoria. La ricorrente ha quindi impugnato il diniego tacito e chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio della documentazione, con conseguente ordine alle amministrazioni competenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del dato procedimentale: l’istanza è stata presentata il 14 marzo 2024 ed è stata riscontrata solo quanto alla richiesta di conclusione del procedimento di assegnazione, non anche quanto all’accesso. Decorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta di documentazione deve dunque intendersi respinta.

Su questa premessa il ricorso è ritenuto fondato. La ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato a una situazione giuridicamente tutelata, requisito richiesto dall’art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990 per l’esercizio del diritto di accesso. Il Collegio valorizza la strumentalità degli atti richiesti rispetto alla tutela dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Ricevono così ingresso le censure articolate in ricorso sul versante dell’art. 24 Cost. e degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990, volte a contestare la violazione del diritto di difesa e dei principi di trasparenza, lealtà e buona fede. Il silenzio serbato sull’istanza si traduce in una illegittima compressione della posizione sostanziale della ricorrente.

Il diniego tacito è pertanto annullato. Il Collegio ordina ad A.Ris.Mè Messina e al Commissario Straordinario del Governo per il Risanamento delle Baraccopoli della città di Messina di esibire la documentazione richiesta, consentendo l’estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.. In caso di inerzia delle intimate è prevista, su istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri e accessori, da ripartirsi in parti uguali tra le due amministrazioni resistenti. Il Collegio dispone inoltre l’ammissione definitiva della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, essendo già stata ammessa in via provvisoria con decreto della competente Commissione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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