Sanatoria edilizia subordinata alla doppia conformità e alla legittimazione del richiedente (TAR Lombardia n. 341 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria disciplinato dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 postula la c.d. doppia conformità: l’opera deve risultare conforme alla disciplina urbanistica sostanziale vigente sia al momento della sua realizzazione sia a quello della presentazione dell’istanza. Il requisito non è integrabile quando la difformità rispetto allo strumento urbanistico all’epoca vigente sia già stata accertata con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato. La domanda di sanatoria presuppone, inoltre, la legittimazione sostanziale del richiedente: è inammissibile ove questi abbia già perduto la titolarità del bene per effetto dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, finché efficace ed esecutivo, preclude ogni rivalutazione in sede di sanatoria.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un fabbricato con vasta area pertinenziale, classificato nel PRG 2004-2005 in zona S1 – Ambiti di salvaguardia e valorizzazione ambientale e, nel successivo PGT, in zona T.I.N. – Tessuto di interesse naturalistico. Il Comune aveva ingiunto la rimessione in pristino di un porticato, di uno spiazzo, di una strada sterrata e del relativo muro di sostegno, qualificandoli come nuove costruzioni non ammesse in zona S1. Il ricorso avverso l’ordine di demolizione era stato respinto con sentenza divenuta irrevocabile, e l’appello si era concluso con declaratoria di perenzione.

Accertata l’inottemperanza, il Comune disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere e delle aree pertinenziali. La società presentava poi un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sulle medesime opere; formatosi il silenzio-rigetto, lo impugnava davanti al TAR, sostenendo la sanabilità degli interventi e valorizzando la sentenza penale di assoluzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari del Comune, perché il ricorso è infondato nel merito. La questione centrale riguarda i presupposti dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001: la legittimazione del richiedente e la sussistenza della doppia conformità urbanistica.

Su un primo versante, alla data di presentazione della domanda l’amministrazione aveva già adottato il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente era quindi priva della legittimazione sostanziale a presentare l’istanza, avendo perduto la titolarità dei beni oggetto della domanda. La legittimità del provvedimento di acquisizione era stata riconosciuta con sentenza del TAR non ancora definitiva, ma efficace ed esecutiva, non essendo stata richiesta la sospensione in appello.

Sul secondo versante, il Collegio ricostruisce la natura della sanatoria ex art. 36: essa concerne la legittimazione postuma dei soli abusi formali, cioè di opere difformi dal titolo ma rispettose della disciplina sostanziale sull’utilizzo del territorio, tanto al momento della realizzazione quanto a quello dell’istanza.

Nel caso concreto, la non conformità delle opere allo strumento urbanistico vigente all’epoca della realizzazione era già stata accertata con pronuncia passata in giudicato. La prospettazione della ricorrente muove dunque da premesse di fatto infondate, contrastanti con statuizioni irrevocabili: lo spiazzo ha comportato una irreversibile trasformazione dei luoghi; la strada sterrata è una vera strada; il porticato è nuova costruzione e non pergolato; il muro di sostegno è un terrapieno artificiale.

Poiché l’art. 12 delle NTA del PRG 2004-2005 non ammetteva nuove costruzioni né trasformazioni irreversibili e consentiva strade solo per finalità agro-silvo-pastorali o di protezione dei boschi, la difformità originaria resta insuperabile. La verifica di conformità al PGT vigente diviene perciò irrilevante, difettando il requisito imprescindibile della doppia conformità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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