SCIA in sanatoria richiede allegazione dei contrasti con disciplina vigente all’epoca dell’opera (TAR Lombardia n. 2950 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di SCIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, il procedimento si conclude favorevolmente per il privato solo con un provvedimento espresso dell’amministrazione, che verifichi i presupposti della doppia conformità. Chi impugna il diniego di esercizio dei poteri sanzionatori contestando l’assenza del requisito della doppia conformità ha l’onere di allegare, prima ancora che di dimostrare, quale fosse la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’opera e quali gli specifici profili di incompatibilità con essa. La mera contestazione della data di realizzazione è irrilevante se non si indica in che cosa l’opera contrasti con la normativa allora vigente. Il mutamento di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, senza nuove opere edilizie e senza aumento del carico urbanistico, è assentibile con SCIA.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile adiacente, hanno impugnato la SCIA in sanatoria presentata dai controinteressati al Comune per un intervento risalente al 1996, consistente nell’ampliamento dell’apertura di un magazzino, con contestuale cambio di destinazione d’uso da deposito a garage. La vicenda si intreccia con un giudizio civile in cui era stata accertata una servitù di passaggio carraio in favore del fondo dei controinteressati.
I ricorrenti lamentavano l’omessa adozione di un provvedimento espresso da parte del Comune e l’illegittimità della segnalazione per difetto di doppia conformità. Nel corso del giudizio il Comune ha concluso positivamente il procedimento con provvedimento del 27.03.2024, impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. L’emanazione del provvedimento espresso del 27 marzo 2024 ha infatti esaurito l’interesse azionato, concentrando il vaglio sul ricorso per motivi aggiunti.
Il Tribunale ha ricordato che, secondo l’indirizzo prevalente, la segnalazione ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 si conclude favorevolmente solo con un provvedimento espresso, dovendo il Comune verificare i presupposti urbanistico-edilizi, richiamando Cons. Stato n. 1708 del 2023 e la giurisprudenza amministrativa conforme.
Nel merito, la doglianza sulla doppia conformità è stata ritenuta infondata. I ricorrenti si erano limitati a contestare la data di realizzazione dell’opera, senza precisare quale fosse la disciplina urbanistica ed edilizia vigente a quella data né gli specifici profili di incompatibilità. Pacifica la conformità alla normativa vigente al momento della presentazione della segnalazione, l’onere di allegare i profili di contrasto con la disciplina vigente all’epoca della realizzazione non è stato assolto.
Quanto al cambio di destinazione d’uso, il Collegio ne ha rilevato la tardività, essendo stato introdotto solo con la memoria ex art. 73 c.p.a., e comunque l’infondatezza: trattandosi di modifica all’interno della stessa categoria funzionale, senza nuove opere edilizie e senza aumento del carico urbanistico, il mutamento è assentibile con mera SCIA.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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