Sanatoria e demolizione: doppia conformità e limiti ai locali interrati (TAR Liguria n. 170 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune ingiunge la demolizione di opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire costituisce espressione di attività vincolata, nell’ambito della quale non trovano riconoscimento le prerogative connesse alla partecipazione procedimentale, restando irrilevante ogni eventuale vulnus conoscitivo ove non siano indicate le ragioni per cui una più compiuta partecipazione avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento. La sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la c.d. doppia conformità delle opere abusive, ossia la non contrarietà alla disciplina urbanistica tanto vigente al momento della presentazione dell’istanza quanto a quella in vigore al tempo della loro realizzazione. Ove le norme del piano urbanistico consentano locali interrati a servizio dell’attività agrituristica senza dettare specifiche previsioni, trovano applicazione i parametri generali previsti per le costruzioni interrate nella zona di riferimento, con i relativi limiti di superficie e altezza interna. Il diniego di sanatoria resiste alle censure che non si confrontino con le autonome ragioni ostative fondate sulla carenza di documentazione essenziale.

Il Fatto

Il Comune di Sestri Levante, con ordinanza dirigenziale, ha ingiunto la demolizione di locali interrati realizzati mediante sbancamento di un terrapieno nel compendio immobiliare destinato all’esercizio dell’attività agrituristica: un vano adibito ad autorimessa e un laboratorio per la lavorazione del miele, oltre alla difformità dell’altezza interna di un magazzino interrato rispetto al permesso di costruire rilasciato. Nel complesso le opere sono state qualificate come intervento in totale difformità ex art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali e l’illegittimità della qualificazione delle opere, che sarebbero state assentibili in base alle norme del PUC. Successivamente ha presentato istanza di sanatoria edilizia, poi respinta dal Comune; avverso tale diniego ha proposto ricorso per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamentava che l’Amministrazione non avesse garantito le condizioni materiali per un proficuo esercizio dell’accesso documentale. Il Collegio osserva che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la repressione degli abusi edilizi mediante ordinanza di demolizione è attività vincolata, nella quale vanno escluse le prerogative di partecipazione procedimentale. Nel caso concreto il Comune, pur non essendovi tenuto, aveva comunicato l’avvio del procedimento e consentito più accessi, uno dei quali eseguito dal tecnico senza riserve; le lamentate “scomodità”, riferite alle restrizioni pandemiche, non hanno prodotto alcun vulnus conoscitivo. La censura è pertanto infondata.

Con il secondo motivo la ricorrente sosteneva che le opere fossero legittimate dalle norme del PUC sui locali interrati e sui volumi al servizio dei fondi agricoli. Il Tribunale ritiene tali contestazioni eventualmente rilevanti solo per il vaglio del diniego di sanatoria, ma non pertinenti al ricorso introduttivo, che ha ad oggetto un’ordinanza di demolizione di opere connotate da abusività. Il ricorso principale è quindi respinto.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio rileva che la ricorrente non si confronta con le autonome ragioni di diniego: la carenza documentale sugli aspetti idrogeologici, sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sulla sicurezza sismica. Né risulta dimostrata la doppia conformità richiesta per la sanatoria ordinaria, dovendosi verificare la non contrarietà delle opere sia alla disciplina vigente al momento dell’istanza sia a quella vigente al tempo della realizzazione.

Il Tribunale esclude inoltre che le norme del PUC, nel prevedere locali interrati a servizio degli agriturismi, consentano di prescindere da ogni limite dimensionale. In assenza di specifiche previsioni si applicano i parametri generali delle costruzioni interrate che, nella zona classificata “territorio di presidio ambientale”, prescrivono una superficie massima di 20 mq e un’altezza interna non superiore a 2,40 m. Entrambi i limiti risultano superati. I motivi aggiunti sono respinti, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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