Ottemperanza per la Carta docente: l’inottemperanza dell’Amministrazione legittima il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 93 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso inutilmente tale termine, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento. La nomina del commissario ad acta, con contestuale fissazione del termine per l’esecuzione in via sostitutiva, costituisce misura idonea a garantire l’effettività della tutela, anche in caso di inerzia dell’Amministrazione debitrice. Il compenso del commissario ad acta non è dovuto quando le funzioni siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione stessa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della complessiva somma di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 21.07.2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione in atti risultava provata la notifica della sentenza al Ministero in data 21.07.2025, l’intervenuto giudicato, attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Tempio Pausania l’11.11.2025, e la rituale notifica del ricorso per ottemperanza il 18.11.2025. Era, pertanto, inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l’Amministrazione avesse ottemperato.
La pronuncia ha accolto la domanda, disponendo che il Ministero dia piena esecuzione al giudicato entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte interessata per porre in essere tutti gli atti necessari.
Il commissario è stato autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specifici e all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in misura ridotta a complessivi euro 400,00, oltre accessori, in considerazione della natura seriale del contenzioso e della sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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