Piano casa e ampliamenti premiali compatibili con la ristrutturazione edilizia (TAR Liguria n. 171 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli incrementi volumetrici di carattere premiale o incentivante previsti dalla legislazione regionale non sono di per sé incompatibili con la nozione di ristrutturazione edilizia delineata dall’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001. L’intervento di demolizione e ricostruzione che consegua a tali incrementi va qualificato come ristrutturazione edilizia quando persegua finalità di rigenerazione urbana, ossia il miglioramento della qualità del tessuto edificato. La modifica del sedime resta ammessa nei limiti strettamente necessari al rispetto delle distanze. Il carattere premiale dell’ampliamento non costituisce, da solo, ragione sufficiente per degradare l’intervento a nuova costruzione.

Il Fatto

Il ricorrente presenta al Comune un’istanza di valutazione preventiva ex art. 35, comma 3, l.r. Liguria n. 16/2008 su un progettato intervento di demolizione e ricostruzione di due fabbricati inutilizzati da tempo, con ampliamento volumetrico del 35% ex art. 6, l.r. Liguria n. 49/2009 (c.d. piano casa). L’istante chiede se l’opera sia riconducibile alla ristrutturazione edilizia, come ridefinita dal d.l. n. 76/2020.

Il Comune riscontra con provvedimento del 4 agosto 2022, motivato per relationem su un parere legale e su due pareri della Commissione edilizia, e qualifica l’intervento come nuova costruzione. Il ricorrente impugna tale determinazione, assumendone la lesività sul piano fiscale e contributivo, e deduce violazione delle norme edilizie e regionali, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e perplessità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che non è contestata tra le parti l’attitudine lesiva del parere impugnato, con cui il Comune ha escluso la riconducibilità dell’intervento alla ristrutturazione edilizia. L’atto è motivato per relationem al parere della Commissione edilizia del 15 giugno 2021, al parere legale pervenuto il 29 marzo 2022 e al parere della Commissione del 19 maggio 2022.

Il primo argomento, ripreso dal parere regionale richiamato, traccia una linea di demarcazione fondata sulla modifica del sedime. Il Tribunale lo ritiene non conferente: l’intervento comporta uno spostamento del sedime nei limiti necessari a rispettare le distanze dai confini e dalle pareti finestrate dell’edificio limitrofo, circostanza evidenziata in sede procedimentale e non contestata dall’Amministrazione.

Il secondo argomento esclude dalla ristrutturazione edilizia gli interventi demo-ricostruttivi con aumenti volumetrici premiali. La tesi muove dalla lettera dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, che ammette incrementi di volumetria, nei soli casi espressamente previsti, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Il Collegio ritiene la conclusione non condivisibile: l’art. 6 della l.r. n. 49/2009 prevede la demolizione e ricostruzione con incremento fino al 35% per edifici che necessitano di riqualificazione urbanistica, architettonica o ambientale.

Le finalità del piano casa ligure, individuate dall’art. 1, comma 1, della l.r. n. 49/2009, sono orientate proprio a garantire gli obiettivi di rigenerazione urbana che rendono gli interventi compatibili, secondo la vigente versione dell’art. 3 del t.u. edilizia, con la categoria della ristrutturazione edilizia. Non vi è ragione, dunque, per ritenere il carattere premiale degli aumenti volumetrici di per sé incompatibile con la rinnovata definizione. Il terzo parere della Commissione si limita a richiamare i precedenti, senza elementi di novità.

Stante l’erroneità delle ragioni poste a fondamento dell’atto, il ricorso è accolto e l’atto impugnato è annullato. L’assoluta novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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